Il motivo generico preclude il ricorso ex articolo 131-bis (Cass. pen. Sez. 3 n. 18917 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che non sia stata proposta con i motivi di appello. La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 53 legge n. 689/1981 deve essere formulata in modo specifico; la sua proposizione generica nei motivi di appello rende la doglianza inammissibile, non rilevando l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado. Il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive è deducibile in cassazione solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificato il fatto contestato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa, con pena sospesa. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, concedeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena in mesi otto di reclusione. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, nonché l’omessa valutazione delle richieste subordinate riguardanti l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la conversione della pena ex art. 53 d.lgs. n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, osservando come la sentenza impugnata integri una “doppia conforme” rispetto alla decisione di primo grado. In tale evenienza, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. A fronte di un apparato motivazionale privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione, atteso che la deduzione del vizio di violazione di legge non può dissimulare una critica alle scelte probatorie compiute dai giudici di merito.

Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte l’ha ritenuta tardiva e inammissibile, in quanto non proposta con i motivi di appello. Secondo l’orientamento consolidato, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento con riferimento a un punto della decisione sottratto alla cognizione del giudice di appello.

In relazione alla pena sostitutiva, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il divieto di applicazione delle pene sostitutive nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale, previsto dall’art. 61-bis legge n. 689/1981, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. In tale ipotesi, i criteri di riferimento sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689/1981 nel testo modificato dalla legge n. 134/2003, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti. Tuttavia, nel caso in esame, la richiesta era stata formulata con i motivi di appello in maniera del tutto generica, senza specificarne i presupposti, con conseguente inammissibilità della doglianza.

La Corte ha infine precisato che il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività. Ove la censura, se esaminata, non sarebbe stata suscettibile di accoglimento, l’omessa motivazione non arreca pregiudizio alla parte. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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