Ingiustificatezza della richiesta di pagamento fondata su una telefonata non provata (ABF Collegio di Palermo n. 5016 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pagamento rivolta dal cliente all’intermediario deve fondarsi sull’indicazione del titolo da cui discende l’obbligo della banca. In difetto, la domanda è inammissibile per carenza di causa petendi, non essendo configurabile un’obbligazione generica di pagamento. La prova della promessa telefonica di accredito deve essere fornita dal ricorrente con elementi univoci: una schermata che documenta una chiamata in uscita non dimostra la ricezione di una chiamata dall’operatore dell’intermediario. Il conseguente rigetto della domanda principale travolge anche la pretesa risarcitoria fondata sul medesimo presupposto di fatto non provato.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Collegio di Palermo dopo l’esito negativo del reclamo presentato direttamente all’intermediario. Ha riferito di aver ricevuto il 25/11/2025 una telefonata da un operatore dell’intermediario, che avrebbe preannunciato l’accredito di € 44,00 entro quindici giorni. Alla scadenza del termine, senza alcun pagamento, ha chiesto la condanna dell’intermediario alla corresponsione della somma, o comunque a un ristoro per l’affidamento ingenerato, oltre a € 200,00 a titolo di indennizzo equitativo per il disagio, con interessi legali e rimborso delle spese di procedura.
L’intermediario si è opposto sostenendo di non aver rinvenuto alcun riscontro della chiamata e contestando l’indeterminatezza del ricorso e il difetto di prova delle pretese risarcitorie. Ha inoltre riferito che il 14/11/2025 il ricorrente aveva ricevuto l’accredito di somme per un chargeback richiesto, senza che residuasse alcun ulteriore diritto. Il ricorrente, in replica, ha precisato che la pretesa azionata era diversa e ulteriore rispetto al reclamo antecedente, proposto per una truffa subita.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha circoscritto la questione alla richiesta di pagamento fondata sulla riferita conversazione telefonica, nel corso della quale sarebbe stato comunicato l’impegno dell’intermediario ad accreditare € 44,00 in favore del cliente.
Sul piano probatorio, il ricorrente ha prodotto una schermata dalla quale emergerebbe una chiamata del 24/11/2025. Il Collegio ha rilevato che si tratta, però, di una chiamata in uscita: l’elemento non offre quindi alcun valido riscontro della telefonata che il ricorrente assume di aver ricevuto dall’operatore dell’intermediario. La difformità tra la data indicata nel ricorso e quella documentata non è stata oggetto di specifica spiegazione.
Il profilo decisivo è tuttavia un altro. Il ricorrente non ha né riferito né provato il titolo in forza del quale avrebbe dovuto ricevere il pagamento richiesto. La domanda difetta perciò di causa petendi: si risolve in una generica richiesta di pagamento, dalla quale non può farsi discendere alcun obbligo dell’intermediario, né con riferimento all’ipotizzato obbligo di accreditare la somma, né con riguardo alla pretesa risarcitoria collegata al medesimo presupposto.
La domanda principale e quella risarcitoria, unitamente alla richiesta di indennizzo equitativo, restano prive del fatto costitutivo del diritto vantato. Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso, senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni dell’intermediario.
Nota della Redazione
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