Truffa online e OTP: operazione autorizzata dal pagatore resta fuori dalla PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 2967 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 (PSD2). Il raggiro di terzi che abbia indotto il cliente a eseguire il pagamento non integra di per sé un’operazione non autorizzata: rileva la condotta del pagatore, non la destinazione fraudolenta dei fondi. La banca non risponde di come i terzi abbiano convinto il cliente a disporre il pagamento, né è tenuta a un obbligo generale di rilevare l’atipicità dell’operazione. L’avviso di non condividere il codice OTP è misura di ordinaria diligenza e non fonda una responsabilità dell’intermediario quando l’autenticazione sia stata regolarmente completata dal titolare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di debito collegata, si iscriveva su una piattaforma di trading online e disponeva un pagamento di € 250,00 inserendo i dati della carta. L’operazione avveniva a seguito di un contatto con un sedicente consulente; la piattaforma si rivelava poi fraudolenta. Il cliente presentava denuncia e reclamo, chiedendo il rimborso della somma.

L’intermediario rigettava la richiesta sul rilievo che il pagamento era stato autorizzato con codice OTP. Il ricorrente proponeva quindi ricorso all’ABF, domandando il rimborso di € 250,00, l’accertamento della responsabilità della banca per violazione degli obblighi di tutela del D.Lgs. n. 11/2010 e il rimborso del contributo procedurale di € 20,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancato esperimento del reclamo preventivo. Il ricorrente aveva allegato in atti un documento datato 27/08/2025, sottoscritto, con forma e contenuto di reclamo e recante le stesse contestazioni del ricorso. L’intermediario non aveva contestato puntualmente la ricezione del documento, difendendosi nel merito.

Richiamate le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che impongono il reclamo preventivo e la coincidenza dell’oggetto tra reclamo e ricorso, il Collegio applica il principio della ragione più liquida, che consente di risolvere la controversia in base alla questione più evidente anche senza rispettare l’ordine logico delle questioni, richiamando Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, la vicenda riguarda un’unica operazione online di € 250,00. Il ricorrente ha ammesso, nel ricorso e nella denuncia, di aver personalmente disposto il pagamento, pur essendo stato indotto da un sedicente consulente. Dalla documentazione emerge che il cliente si era dapprima registrato sul sito, aveva disposto il pagamento e solo in seguito avviato una chat per il recupero dell’investimento.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve ritenersi autorizzata e non soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Vengono citate le decisioni del Collegio di Torino nn. 573/2025, 13147/2024, 2080/2023 e 3512/2023 e del Collegio di Roma n. 14317/2022.

Il raggiro subito dal cliente non trasforma l’operazione in non autorizzata, perché il consenso alla disposizione è stato comunque prestato dal titolare. Il Collegio non accoglie quindi il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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