Rinvio a nuovo ruolo senza termine: abnormità funzionale nell’equa riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 966 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice investito di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, chiedendo alla Procura della Repubblica informazioni sullo stato di altro procedimento, senza fissare la nuova udienza né indicare alcun termine per la risposta: tale decisione equivale a una sospensione sine die del giudizio di riparazione, ponendolo in una fase di stallo indeterminata. Il potere del giudice di compiere anche d’ufficio accertamenti, onde verificare che il diritto all’indennizzo non sia escluso ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., deve essere contemperato con il diritto dell’istante a ottenere una decisione in tempi ragionevoli e non può dilatare a dismisura i tempi del procedimento. Il rinvio funzionale a tale verifica può avere ad oggetto lo stato attuale di un procedimento o di un processo, ma non può essere disposto nell’attesa di provvedimenti futuri, tanto più quando non vi sia ragione di ritenerli imminenti.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con formula piena per alcuni reati, aveva proposto domanda di equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente sofferta ex art. 314 cod. proc. pen.. La Corte d’appello, rilevato che in epoca successiva l’istante era stato sottoposto a custodia cautelare per un diverso reato, in relazione al quale era intervenuta una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell’azione penale divenuta irrevocabile, aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, chiedendo alla Procura di riferire sullo stato del procedimento e sull’eventuale nuova esercizio dell’azione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel ricostruire la nozione di abnormità, ne richiama la delimitazione operata dalle Sezioni Unite n. 25957 del 2009, distinguendo l’abnormità strutturale, riconducibile all’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento o al di fuori dei casi consentiti, dall’abnormità funzionale, riscontrabile nell’ipotesi di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
La Corte esclude che, nel caso di specie, ricorra un’abnormità strutturale: le doglianze difensive relative alla possibilità di esercitare nuovamente l’azione penale dichiarata improcedibile e alla rilevanza di una custodia cautelare sofferta per fatti diversi e successivi attengono al merito del provvedimento di rinvio e non possono essere fatte valere per sostenerne l’abnormità. È, infatti, consolidato il principio per cui il giudice della riparazione deve verificare, anche d’ufficio, se siano presenti altre condanne o altri periodi di custodia che escludano o riducano il diritto all’indennizzo, al fine di evitare il riconoscimento di un indennizzo non dovuto e l’indebita locupletazione dell’istante.
Tuttavia, la Corte riconosce nel provvedimento impugnato un’abnormità di natura funzionale. La necessità di compiere accertamenti officiosi non può dilatare a dismisura i tempi del giudizio di riparazione, dovendo essere contemperata con il diritto dell’istante a ottenere una decisione in tempi ragionevoli. Un rinvio funzionale alla verifica può riguardare lo stato attuale di un procedimento o di un processo, ma non può essere disposto nell’attesa di provvedimenti futuri, tanto più quando non vi sia ragione di ritenerli imminenti.
Nel caso di specie, la Corte di appello, non avendo fissato una nuova udienza né indicato un termine per la risposta, ha di fatto disposto una sospensione sine die del giudizio di riparazione, determinando uno stallo dal quale il procedimento potrà uscire solo a seguito della risposta della Procura. Taleevenienza è stata già ritenuta abnorme dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla sospensione del giudizio di riparazione in attesa della definizione di altro procedimento (Sez. 4, n. 7001 del 2012, dep. 2013).
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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