Conto giudiziale delle partecipazioni societarie e criterio del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 71 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di azioni o partecipazioni societarie pubbliche deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente e valutare le stesse secondo il criterio del patrimonio netto, e non secondo il valore nominale, perché solo tale criterio evidenzia la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni. L’agente contabile consegnatario di azioni non svolge una mera detenzione, ma un’attività di gestione, rappresentando l’ente nelle assemblee ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, di cui ha la disponibilità giuridica. Il conto deve quindi essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che dia contezza anche delle direttive impartite alle società e ai soggetti delegati a rappresentare l’ente. In assenza di tali requisiti il conto è dichiarato non regolare, ma l’assenza di responsabilità dell’agente può essere riconosciuta quando l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento si è consolidato solo successivamente ai fatti di gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale del consegnatario delle partecipazioni societarie di una Comunità comprensoriale, relativo all’esercizio 2023 e reso dal Presidente dell’ente. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando due criticità: l’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale, anziché al patrimonio netto, e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicato nel conto e quello risultante dalla deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità del magistrato istruttore, ha chiesto dichiararsi irregolare il conto. Il Presidente della Comunità ha depositato una relazione esplicativa, riconoscendo le criticità e impegnandosi a integrare la documentazione e a compilare correttamente i futuri conti di gestione dei titoli azionari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’incarico. Il consegnatario di azioni è titolare di un’attività di gestione e non di mera detenzione: egli rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Da ciò deriva che il conto non può limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza all’inizio e alla fine dell’esercizio.
La Corte richiama il principio secondo cui l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Occorre inoltre che siano documentate le modalità di esercizio della gestione e quelle di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche, come precisato dalla giurisprudenza contabile richiamata (sez. Veneto n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019).
Sul piano della valutazione, il Collegio ribadisce che nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento va adottato il criterio del patrimonio netto, perché consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’ente (sez. controllo Regione siciliana n. 90 del 2023; sez. giur. Piemonte n. 22 del 2022). Il conto deve poi essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, e corredato da una dettagliata relazione sulla gestione.
Alla luce di questi principi, il conto in esame risulta non regolare: espone le partecipazioni al valore nominale e non contiene tutte quelle detenute dall’ente. Il Collegio esclude però la responsabilità dell’agente contabile, poiché l’indirizzo giurisprudenziale richiamato si è consolidato successivamente ai fatti di gestione. Da ciò deriva il mancato addebito delle spese del procedimento e l’esenzione da addebiti dell’agente.
Nota della Redazione
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