Indebito pensionistico e legittimo affidamento per il ritardo dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 29 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimo affidamento del pensionato che abbia percepito in buona fede un indebito previdenziale si consolida con il decorso del tempo e con l’assenza di dolo, ed è opponibile all’Istituto previdenziale sia in sede amministrativa che giudiziaria. La riliquidazione in diminuzione del trattamento, disposta oltre i tempi tecnici ragionevolmente necessari e senza che l’interessato sia stato reso edotto della necessità del doppio calcolo, rende irripetibile l’indebito per il periodo anteriore alla notifica del provvedimento definitivo. L’amministrazione conserva il diritto/dovere di recupero in sede di conguaglio, ma a esso si contrappone l’affidamento del percipiente. Le somme trattenute vanno restituite con interessi legali dalla domanda amministrativa o giudiziale, e per ciascuna trattenuta successiva dalla relativa data; non spetta la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza in pensione per raggiunti limiti di età dal 14.4.2017, aveva ottenuto dall’INPS una prima liquidazione del trattamento pensionistico nel 2017. Nel 2018 l’Istituto riliquidava la pensione con atto che annullava e sostituiva il precedente, determinandola in misura superiore con la medesima decorrenza.

Con raccomandata del 25.5.2021 l’INPS comunicava di aver accertato un debito di euro 8.916,96 per trattamento corrisposto in eccedenza dal 15.04.2017 al 31.07.2021, per effetto dell’applicazione del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, e avviava il recupero coattivo mediante trattenute mensili. Il ricorrente, senza contestare l’esistenza dell’indebito né l’importo definitivo, ne chiedeva la declaratoria di irripetibilità per la propria buona fede e per il ritardo dell’Istituto. L’INPS resisteva sostenendo che il primo provvedimento aveva reso edotto il pensionato della provvisorietà della liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nella legittimità del provvedimento di ripetizione sotto il profilo della buona fede e del legittimo affidamento del percipiente. L’indebito trae origine dall’applicazione del comma 707, che impone il raffronto tra i criteri di calcolo ante e post riforma e l’applicazione di quello meno favorevole, con effetto dal 1° gennaio 2015.

La difesa dell’Istituto non convince. Dal provvedimento del 2017 non risulta alcuna comunicazione della necessità di eseguire il doppio calcolo; la nota di trasmissione prospettava anzi un possibile conguaglio a favore del pensionato. Neppure l’atto di riliquidazione del 2018 menziona il criterio del comma 707. L’INPS non ha dimostrato che l’aggiornamento dei miglioramenti contrattuali abbia inciso sul criterio applicabile, né ha spiegato perché l’applicazione della norma non sia stata possibile prima del 2021, se non richiamando l’aggiornamento dei sistemi informatici al 24.09.2019.

Richiamando le Sezioni Riunite n. 7/2011/QM e n. 21/2012/QM, il giudice ribadisce che lo spirare dei termini di settore non priva l’amministrazione del diritto/dovere di modificare il provvedimento provvisorio e recuperare le somme indebitamente erogate. A tale potere si contrappone però l’affidamento del pensionato, fondato sull’assenza di dolo, sulla buona fede e sul lungo decorso del tempo, con i suoi connotati soggettivo e temporale.

Nel caso concreto i tempi tecnici ordinari risultano ampiamente superati: oltre tre anni, limite indicato dalle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM. L’errore è attribuibile all’Amministrazione previdenziale, che avrebbe dovuto applicare il doppio criterio già in sede di liquidazione provvisoria, senza che sia allegato alcun concorso del pensionato. Il ricorso è perciò accolto, con dichiarazione di irripetibilità dell’indebito e condanna dell’INPS alla restituzione delle ritenute operate, oltre interessi legali dalla domanda e da ciascuna successiva trattenuta secondo le SS.RR. n. 33/2017; esclusa la rivalutazione monetaria. Spese compensate per le problematiche interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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