Riconoscimento abilitazione estera e Adeverinta dirimente per la classe di concorso (TAR Lazio n. 15469 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione non è tenuta a disporre misure compensative quando il titolo estero non presenti alcuna connessione con la classe di concorso richiesta. L’Adeverinta rilasciata dal competente Ministero estero costituisce il titolo finale che individua l’ambito disciplinare per cui è attribuito il diritto di insegnare e sostituisce i certificati di completamento dei singoli percorsi formativi. Quando il percorso sia eterogeneo, essa assume carattere dirimente, poiché consente di chiarire in quale settore l’autorità straniera ha riconosciuto il titolo professionale. Non sussiste violazione del principio di buona fede né del legittimo affidamento se il ritardo procedimentale è giustificato dall’applicazione dei principi di portata generale enunciati dall’Adunanza Plenaria, imposti da esigenze di parità di trattamento.
Il Fatto
La ricorrente ha conseguito in Italia la laurea triennale in storia e la laurea magistrale in scienze naturali, abilitandosi poi in Romania presso un’università locale. Nel luglio 2022 ha chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento della formazione professionale conseguita all’estero per quattro classi di concorso, di area scientifica. A fronte del silenzio dell’Amministrazione ha proposto un primo ricorso; in esecuzione della relativa sentenza il Ministero ha richiesto documentazione integrativa.
Con decreto del dicembre 2024 il Ministero ha respinto l’istanza, rilevando che l’Adeverinta attestava il diritto di insegnare in Romania nell’ambito della storia, non coerente con le classi di concorso richieste. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la tardività del procedimento, la mancata interlocuzione con l’autorità straniera, l’omesso confronto dei programmi e la disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo al ritardo procedimentale, il Tribunale osserva che il contenzioso di massa sui titoli conseguiti in Romania è stato definito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2022. La complessità del quadro normativo ha imposto all’Amministrazione di dare esecuzione a quei principi con determinazioni di portata generale, applicandole anche a chi aveva già agito in giudizio, per evidenti ragioni di parità di trattamento.
Nel merito, il Collegio rileva che le pronunce dell’Adunanza Plenaria hanno riguardato casi in cui l’Amministrazione non aveva attribuito alcun rilievo al titolo estero. Nella specie, invece, il Ministero ha specificamente valutato i titoli, sia pure con esito negativo. Non sono pertanto correttamente invocati i principi del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
Dalla documentazione emerge che i certificati di completamento attestano percorsi psicopedagogici rispettivamente in storia e in biologia, ma l’unica Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno conferisce il diritto all’insegnamento per il solo ambito “Storia”. La ricorrente non ha dunque acquisito il diritto di insegnare in biologia, avendo conseguito in tale ambito solo crediti formativi e non risultando alcun ulteriore titolo abilitativo. Assume rilievo decisivo la circostanza che l’Amministrazione ha preso atto dell’Adeverinta, dalla quale risulta il diritto di insegnare unicamente la storia.
Il Tribunale richiama i principi enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2661 del 2024 e sottolinea che, come indicato dalle stesse autorità rumene, l’Adeverinta è il titolo finale che sostituisce i certificati di completamento, i quali perdono validità una volta rilasciata. Si tratta del caso-limite in cui l’Adeverinta assume carattere dirimente, chiarendo in quale ambito è stato attribuito il titolo professionale. Del tutto ragionevole è quindi la constatazione della diversità tra storia e biologia.
Né rileva l’incarico di supplenza ottenuto dalla ricorrente, poiché esso è seguito all’inserimento con riserva nelle graduatorie in forza di una fictio iuris, in attesa della definizione dell’istanza, e non si fonda sul percorso formativo oggetto di riconoscimento. Infine, le misure compensative sono logicamente volte a compensare discrasie relative alla classe di concorso omogenea: è ragionevole respingere l’istanza quando manchi ogni connessione tra la classe per cui è accertato il diritto di insegnare all’estero e quella richiesta in Italia. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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