Patente allenatore: rilievo delle cause ostative estere per il mutuo riconoscimento (TAR Lazio n. 15465 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della patente di allenatore professionista di corse al galoppo può fondarsi su cause ostative accertate in altro Stato, quando il nostro ordinamento ne imponga il riconoscimento. Ai sensi dell’art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering, le cause ostative al rilascio della patente hanno rilievo anche nello Stato del soggetto richiedente, sicché il Ministero è obbligato a dare seguito alla segnalazione proveniente dall’autorità estera. È irrilevante che gli effetti della sanzione disciplinare estera siano cessati, se permane la causa ostativa segnalata. La motivazione stringata non è illegittima quando le ragioni del diniego sono desumibili dalla comunicazione estera prodotta in giudizio e non impugnata. La sopravvenienza di un provvedimento straniero favorevole va valutata dall’Amministrazione in via autonoma, senza integrare i presupposti dell’errore scusabile per la remissione in termini.
Il Fatto
Il ricorrente, allenatore professionista di cavalli da corsa, già titolare di patente in Francia, era stato sottoposto a un procedimento disciplinare avviato nel 2021 per presunto uso di sostanze dopanti, conclusosi con una sospensione di tre anni e nove mesi, terminata il 5 aprile 2025. Espiata la sanzione, ha chiesto al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste la riattivazione o il rilascio della patente italiana.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando la pendenza di “procedimenti ostativi” in Francia. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo irragionevolezza della motivazione, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 7 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, inapplicabilità della giurisdizione penale italiana e travisamento dei fatti. L’istanza cautelare monocratica è stata dichiarata inammissibile per un vizio della notifica, poi rinnovata presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato; quella collegiale è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. All’udienza pubblica la difesa ha riferito della sopravvenienza di un’ordinanza della Corte d’appello penale di Amiens del 20 marzo 2026, chiedendo la rimessione in termini per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente tutti i motivi per la loro connessione logica e respinge il ricorso. Il punto centrale è che l’Amministrazione ha ragionevolmente fondato il diniego sull’esistenza di procedimenti ostativi, confermati dalla comunicazione estera del 14 maggio 2025, che ha dato atto di un precedente ostativo a carico del ricorrente. È quindi irrilevante che gli effetti delle sanzioni disciplinari francesi siano cessati al 5 aprile 2025.
Il ragionamento poggia sull’art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering: le cause ostative al rilascio della patente di allenatore hanno rilievo anche nello Stato del soggetto richiedente. Da qui l’obbligo del Ministero di dare seguito alla segnalazione proveniente da altro Stato, senza margini di disapplicazione fondati sulla sola circostanza che i fatti si siano verificati all’estero.
La doglianza sulla motivazione non è accolta. Il provvedimento, seppur stringato, ha chiarito le ragioni del diniego, desumibili anche dalla nota estera prodotta in giudizio e non impugnata, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa. Cade così anche la censura di carenza istruttoria: la valutazione degli elementi francesi non è stata omessa, ma si è ancorata a una segnalazione documentata.
Quanto all’ordinanza della Corte d’appello penale di Amiens del 20 marzo 2026, la sua sopravvenienza potrà essere valutata ex novo dall’Amministrazione per verificare la persistente pendenza dei precedenti, ma non giustifica la rimessione in termini: mancano i presupposti dell’errore scusabile e la difesa nulla ha dedotto sul momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento francese.
Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono compensate integralmente, in ragione dell’esito, del contegno processuale e della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.