Riconoscimento sentenza penale UE: traduzione non necessaria, termine ordinatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 37223 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento ed esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione europea, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, non è necessaria la traduzione della sentenza, essendo sufficiente la traduzione del certificato di cui all’art. 2, lett. n), d.lgs. n. 161/2010, salvo che il certificato risulti incompleto, difforme o insufficiente per decidere sull’esecuzione. La disciplina speciale, attuativa della decisione quadro 2009/909/GAI e fondata sul mutuo riconoscimento, prevale sulle norme degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.. L’inosservanza del termine per la decisione, di cui all’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 161/2010, non è sanzionata a pena di nullità, avendo natura ordinatoria. La notifica all’imputato all’estero è validamente eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna a uno solo dei difensori, che riceve quale domiciliatario ex lege.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto ai fini del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Anversa in data 7 giugno 2024, che ha condannato il ricorrente alla pena di 2.920 giorni di reclusione per i delitti di associazione a delinquere e di traffico di sostanze stupefacenti.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’inosservanza degli artt. 169 e 161, comma 4, cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per invalida costituzione del rapporto processuale; la nullità per inosservanza del termine di novanta giorni sancito dall’art. 734 cod. proc. pen.; l’inosservanza dell’art. 733 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione della sentenza straniera.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo, i giudici rilevano che la notifica nei confronti del ricorrente si è ritualmente perfezionata a mani del difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’elezione di domicilio operata all’estero è stata ritenuta inidonea. È invalida, infatti, l’elezione di domicilio in luoghi estranei al territorio nazionale, non essendo consentito ivi procedere a notificazione (Sez. F, n. 34503 del 26/08/2008, Richter; Sez. 2, n. 5533 del 13/01/1986, Chasar).
Secondo il costante orientamento di legittimità, le disposizioni sulla notifica all’imputato all’estero ex art. 169 cod. proc. pen. non si applicano quando l’imputato, pur residente o dimorante all’estero, abbia avuto notizia del procedimento ed abbia eletto domicilio; qualora tale elezione risulti inidonea, la notifica va effettuata mediante consegna al difensore (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris). Nessun rilievo assume la successiva elezione di domicilio in territorio italiano, pervenuta alla Corte di appello solo dopo l’udienza, poiché l’art. 162 cod. proc. pen. sancisce che la dichiarazione o l’elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all’autorità procedente.
È inoltre legittima la notifica eseguita al solo difensore, poiché è valida la notificazione all’imputato mediante consegna dell’atto a uno solo dei due difensori, non sussistendo un diritto a una duplice notificazione (Sez. 3, n. 42232 del 13/09/2023; Sez. 6, n. 6934 del 16/01/2012, Siracusano). Il difensore riceve quale domiciliatario ex lege, e la nozione di difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce all’intero collegio difensivo, non a ciascun avvocato.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’inosservanza del termine di cui all’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 161/2010 non comporta alcuna nullità, non essendo sanzionata dal legislatore (Sez. 6, n. 53455 del 06/12/2016, Longinotti). Analoga soluzione vale per il termine dell’art. 17, commi 2 e 6, legge 22 aprile 2005, n. 69 in tema di mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, Bohancanu).
Sul terzo motivo, i giudici ribadiscono che la traduzione della sentenza straniera non è requisito per il riconoscimento e che la relativa richiesta è mera facoltà della Corte di appello. Il riconoscimento è stato operato in base alla disciplina speciale del d.lgs. n. 161/2010, fondata sul mutuo riconoscimento, prevalente sulle norme del codice di rito. La Corte richiama la sentenza n. 33545 del 09/10/2025, Vottari, secondo cui è sufficiente la traduzione del certificato, salvo che sia incompleto, difforme o insufficiente. Il ricorrente, peraltro, non ha indicato specificamente le ragioni dell’inidoneità del certificato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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