Notifica al familiare convivente e prova della conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 37233 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai fini dell’art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all’ufficiale giudiziario, rappresentino a quest’ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto perverrà all’interessato. Posta la regolarità della notifica, la prova della effettiva conoscenza del processo può essere tratta da dati di fatto — conoscenza delle indagini e dell’udienza preliminare, notifica nel luogo di domicilio e di residenza, mancata prova negativa di circostanze impeditive — e non da mere congetture. È quindi inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza che rigetta la rescissione del giudicato quando tali elementi convergano nel dimostrare che l’imputato era consapevole del processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal condannato con riguardo a una sentenza del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato in assenza per il reato di rapina. Secondo la Corte territoriale il ricorrente era a conoscenza del processo a suo carico.
Il decreto che aveva disposto il giudizio risultava notificato presso il domicilio eletto all’atto della pregressa scarcerazione, con consegna a persona che aveva dichiarato all’ufficiale giudiziario di essere cognato convivente dell’interessato. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’abnormità dell’ordinanza e della ritenuta validità della notifica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il ricorrente confonde l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena con la collegata richiesta di rescissione del giudicato: la Corte di appello le ha rigettate entrambe con provvedimenti distinti, che non hanno identico oggetto.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha dimostrato che la notificazione all’imputato del decreto dispositivo del giudizio era stata validamente effettuata presso il domicilio dichiarato all’atto della scarcerazione, luogo in cui il ricorrente ha sempre risieduto. Il nome indicato nella relata divergeva da quello effettivo per un solo elemento (Silvano anziché Silvestro), con identico cognome: si tratta, con ogni plausibilità, di un errore materiale ininfluente sulla validità dell’atto, essendo effettivamente esistente un cognato con quel cognome.
È richiamato il principio per cui, in materia di notificazione all’imputato non detenuto, i familiari conviventi ex art. 157 cod. proc. pen. comprendono anche coloro che si trovino, al momento della notificazione, nella casa di abitazione, purché rappresentino all’ufficiale giudiziario una situazione di convivenza, anche temporanea, idonea a fondare il ragionevole affidamento sulla consegna dell’atto all’interessato (Sez. III n. 5930 del 2015; Sez. VI n. 4611 del 2011).
Accertata la regolarità della notifica, la prova dell’effettiva conoscenza del processo è stata tratta dalla Corte su dati di fatto, non su congetture: la piena conoscenza delle indagini e dell’udienza preliminare, nel corso della quale il ricorrente aveva nominato due difensori di fiducia ed era stato sottoposto a restrizione carceraria; la notifica nel luogo di domicilio e di residenza, prima e dopo l’atto; la mancata prova, in negativo, della temporanea convivenza del cognato o di alcuna circostanza impeditiva.
Su tali basi la Corte territoriale ha correttamente qualificato l’imputato come “finto inconsapevole”, richiamando il parametro di accertamento indicato da Sez. Un. n. 23948 del 2019. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurato al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.