Riconoscimento titoli esteri e soccorso istruttorio nel procedimento (Cons. Stato n. 6419 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le professioni regolamentate non opera mai un riconoscimento automatico dei titoli conseguiti all’estero, salvo i casi espressamente previsti. L’autorità dello Stato membro ospitante deve sempre procedere a un raffronto tra il percorso formativo documentato dall’istante e quello richiesto dalla normativa nazionale, anche a fronte di un titolo pienamente abilitante e pure fuori dal campo applicativo della direttiva 2005/36/CE, in forza degli artt. 45 e 49 TFUE. Ciò presuppone che l’istante abbia messo l’amministrazione in condizione di identificare la specifica area di competenza maturata. La legittimità del diniego va scrutinata esclusivamente alla luce della documentazione in possesso del Ministero al momento della sua adozione: è irrilevante la documentazione sopravvenuta. Il potere-dovere di soccorso istruttorio impone all’amministrazione di non assegnare, dopo una prolungata inerzia, termini perentori privi di base normativa che impediscano di fatto l’integrazione documentale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
L’odierna appellata aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un titolo conseguito in Romania, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero aveva respinto l’istanza perché la documentazione allegata non conteneva né la Adeverinta attestante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, né l’apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 23728/2024, aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando al Ministero di ripronunciarsi, anche in considerazione degli atti depositati in corso di causa. Il Ministero ha proposto appello, articolando quattro motivi. In sede cautelare, la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 98 c.p.a., sospendendo l’esecutività della sentenza. Nelle more, l’appellata ha prodotto la documentazione in origine mancante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Ai sensi dell’art. 95 c.p.a., la notifica va effettuata alle sole parti che hanno interesse a contraddire: il terzo originariamente evocato non era un reale controinteressato, non essendo predicabile alcuna posizione di controinteresse rispetto al diniego di riconoscimento di un titolo di studio estero.
Nel merito, la sentenza impugnata poggiava su due rationes decidendi autonome e indipendenti: l’illegittima omissione della valutazione in concreto del percorso professionale e la violazione del soccorso istruttorio. I primi tre motivi aggredivano la prima; il quarto, la seconda. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre e respinto il quarto, con la conseguenza che il diniego resta caducato, ma solo per il vizio procedimentale.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha ricostruito il quadro eurounitario. Per le professioni regolamentate non opera il riconoscimento automatico, salvo i casi espressamente previsti, come talune professioni sanitarie. L’autorità nazionale deve valutare la concreta equivalenza tra i percorsi formativi, verificando non solo i titoli ma anche i contenuti della formazione. Il fondamento è duplice: la direttiva 2005/36/CE per i titoli abilitanti e gli artt. 45 e 49 TFUE per i percorsi solo parzialmente equivalenti.
La pre-condizione logica di tale valutazione tecnica è che l’istante consenta di identificare la specifica area di competenza. Nel caso concreto, alla data del diniego l’istante aveva documentato solo una formazione psico-pedagogica trasversale, senza la certificazione ministeriale rumena dalla quale evincere il segmento di insegnamento e la fascia di età. L’assenza dell’Adeverinta non rilevava in sé, ma perché aveva impedito al Ministero di identificare la competenza specifica, a fronte dell’individuazione di una classe di concorso determinata. Il diniego era pertanto correttamente motivato. La documentazione sopravvenuta è irrilevante, dovendosi scrutinare la legittimità dell’atto alla luce degli elementi disponibili al momento della sua adozione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Dopo una prolungata inerzia, il Ministero ha assegnato un termine di soli 30 giorni, qualificato come perentorio senza sovraordinata base normativa, impedendo così l’acquisizione dell’Adeverinta. L’irrazionalità è resa palese dall’alternativa della ripresentazione dell’istanza, che duplica i procedimenti e aggrava l’attività amministrativa. L’appello è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.