Decadenza del PUA al termine perentorio e nuovo PUG (TAR Emilia-Romagna n. 338 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di piani urbanistici attuativi, l’avvio dell’iter amministrativo rilevante ai fini dell’art. 4, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 coincide con la richiesta di autorizzazione alla presentazione del piano, non con le successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti richiesti dall’amministrazione o presentati spontaneamente dai proponenti, che si inseriscono nel medesimo procedimento già avviato senza dar luogo a un nuovo iter. Pertanto, per i piani attuativi il cui iter sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della legge, l’approvazione e la stipula della convenzione devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni, e il loro superamento determina la decadenza dello strumento. La decadenza della classificazione impressa dalla pianificazione generale libera l’amministrazione nelle nuove scelte di piano, non essendo più condizionata dalle destinazioni d’uso precedenti più favorevoli al privato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di aree ricomprese nel comparto “Bf3 – Vigatto Centro” del PRG 98, avevano ottenuto nel 2008 l’autorizzazione a presentare il PUA e nel 2009 ne avevano chiesto l’approvazione. Nel corso degli anni sono seguite numerose richieste di integrazione documentale, una domanda di stralcio di parte dei terreni e un aggiornamento progettuale con riduzione dell’area di intervento.
Con due note dirigenziali del 21 settembre 2022 e del 29 dicembre 2022, il Comune aveva comunicato che il procedimento non avrebbe potuto concludersi entro il termine imposto dalla normativa regionale. I ricorrenti hanno impugnato tali atti, sostenendo l’applicabilità del termine semestrale più lungo in ragione dell’avvio del procedimento nel 2021. Successivamente, con motivi aggiunti, hanno censurato il rigetto dell’osservazione presentata nell’ambito del procedimento di adozione del nuovo PUG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali di tardività e inammissibilità, in ragione dell’infondatezza nel merito delle domande.
Quanto al ricorso introduttivo, i ricorrenti sostenevano che l’iter attuativo fosse iniziato solo nel novembre 2021, con conseguente applicazione del termine di sei anni e scadenza al 1° gennaio 2024. Il Tribunale ha respinto la tesi, osservando che l’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 24/2017 distingue il termine di sei anni per i piani il cui iter sia avviato dopo l’entrata in vigore della legge dal termine di cinque anni per quelli il cui iter sia iniziato prima.
Nel caso concreto, l’avvio del procedimento è stato individuato nella richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA, risalente al 20 novembre 2007, e non nella successiva istanza di approvazione del 2009 né tantomeno nelle integrazioni progettuali. Il Collegio ha chiarito che le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti richiesti dall’amministrazione o presentati spontaneamente si collocano nel medesimo procedimento già avviato e non integrano un nuovo iter.
Essendo dunque l’iter iniziato prima dell’entrata in vigore della legge regionale, trova applicazione il termine quinquennale, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha qualificato il rigetto dell’osservazione come atto plurimotivato, fondato sia sulla decadenza del PUA sia sull’inopportunità dell’inserimento dell’area tra quelle con opportunità di sviluppo insediativo. In presenza di più ragioni autonome è sufficiente la legittimità di una sola; la correttezza del primo segmento motivazionale ha reso superfluo l’esame delle censure relative all’altro.
Per completezza, il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza anche di tali doglianze: la mancata approvazione dello strumento attuativo nel termine di legge ha determinato la decadenza della classificazione impressa dal POC, sicché l’amministrazione resta libera nelle nuove scelte di pianificazione, non più vincolate alle destinazioni d’uso precedenti. Le spese di lite sono state compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.