Rimborso spese legali dipendente non può fondarsi su sentenza appello annullata (Cons. Stato n. 6418 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, presuppone due condizioni autonome: la definitiva esclusione della responsabilità del dipendente e la sussistenza di una connessione funzionale qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio. L’assoluzione penale piena, pur necessaria, non determina automaticamente il diritto al rimborso, residuando in capo all’Amministrazione un potere valutativo sull’an e sul quantum. Tale potere non è però libero: esso è sindacabile quando fondato su presupposti travisati o giuridicamente inutilizzabili. L’Amministrazione non può attribuire efficacia di accertamento agli apprezzamenti contenuti in una sentenza d’appello annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, divenuta tamquam non esset, né può colmare in sede giurisdizionale le carenze di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Un magistrato, già titolare di funzioni semidirettive presso una Procura della Repubblica, veniva sottoposto a procedimento penale per corruzione in atti giudiziari e falso ideologico. Il Tribunale lo assolveva con formula piena «perché il fatto non sussiste»; la pronuncia non era impugnata dal pubblico ministero. La parte civile proponeva appello ai soli effetti civili e la Corte d’appello, nel 2018, accoglieva l’impugnazione, riqualificando i fatti come abuso d’ufficio e dichiarando la prescrizione. La Corte di cassazione, nel 2019, annullava senza rinvio, rilevando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; diveniva così irrevocabile l’assoluzione.

Nel marzo 2021 il magistrato chiedeva al Ministero della giustizia il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997. L’Avvocatura generale dello Stato esprimeva parere negativo, valorizzando passaggi della sentenza d’appello e ipotizzando un conflitto della condotta con gli interessi dell’Amministrazione. Dopo il preavviso di rigetto, le osservazioni dell’interessato e un ulteriore parere negativo, il Ministero respingeva l’istanza. L’interessato impugnava davanti al TAR Lazio, che dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio e respingeva i motivi aggiunti. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce i due presupposti dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 e ne afferma l’autonomia. La pronuncia che esclude definitivamente la responsabilità è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre uno specifico nesso di strumentalità tra la condotta e l’adempimento del dovere, che costituisca espressione dell’esercizio della funzione e non mera occasionalità lavorativa. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2587 del 2025 e Sez. VI, n. 9028 del 2025, la Corte ribadisce che il beneficio non spetta quando la condotta sia posta per ragioni personali, estranea ai doveri istituzionali o confliggente con l’interesse dell’ente.

Il potere valutativo dell’Amministrazione non è però insindacabile. Esso presuppone un’istruttoria completa e un obbligo motivazionale coerente con gli effetti delle pronunce del giudizio presupposto. Il nodo decisivo è l’uso della sentenza d’appello annullata senza rinvio. Il Collegio osserva che l’annullamento ha privato quella pronuncia di ogni effetto, impedendo che i suoi apprezzamenti valgano come accertamenti idonei a dimostrare la censurabilità della condotta. La Corte definisce il secondo parere dell’Avvocatura intrinsecamente contraddittorio: esso riconosce che la sentenza doveva considerarsi tamquam non esset e, al tempo stesso, ne assume gli «accertamenti compiuti» a fondamento del diniego.

Il vizio ravvisato non è dunque l’assenza di indicazione delle circostanze ritenute rilevanti, ma l’assenza di una loro autonoma rivalutazione, depurata dall’efficacia attribuita alla pronuncia annullata. L’Amministrazione avrebbe potuto considerare i singoli elementi fattuali, anche deontologici, ma doveva indicarne la provenienza, verificarne la consistenza e spiegarne l’incidenza sul nesso funzionale. La Corte esclude che la carenza potesse essere colmata in giudizio: il primo giudice poteva vagliare la motivazione espressa, non sostituirla con una diversa ricostruzione.

Agli occhi del Collegio assume rilievo la natura oggettivamente funzionale delle attività coinvolte — revoca dell’assegnazione, avocazione, gestione organizzativa dell’ufficio — che imponeva all’Amministrazione di spiegare quali elementi ne rivelassero la sostanziale estraneità all’interesse istituzionale. Respinte le censure formali e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la Corte accoglie l’appello nei limiti indicati e annulla il diniego e i pareri presupposti, senza riconoscere il rimborso, dovendo il Ministero riesercitare il potere anche su eventuali riconoscimenti parziali. La domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis viene invece respinta per difetto di prova del danno, non essendo accertata la spettanza dell’utilità sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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