Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario sul credito del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3093 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, alla quale va comunque riconosciuta la verifica dell’esatta misura di capitale residuo e interessi, secondo i parametri del giudicato e di legge. È condizione per l’azione il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per le Amministrazioni dello Stato. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che l’entità delle somme richieste, come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. La loro esatta misura, così come la decorrenza, dovrà essere verificata secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili.
Il Collegio ha, inoltre, verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori e degli interessi legali maturati, nonché degli oneri connessi. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, su istanza del creditore, entro i successivi sessanta giorni, alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. L’attività commissariale è stata ritenuta rientrante nei compiti istituzionali del dirigente, non dovendosi riconoscere alcun compenso.
Il Ministero è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nella misura liquidata in dispositivo, considerata l’attività minima e stereotipata richiesta in tali controversie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.