Porto d’armi revocato e poi ripristinato: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1188 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile, sì da non residuare alcuna utilità dalla pronuncia di merito. Non integra tale sopravvenienza la revoca dei provvedimenti impugnati ad opera di un potere amministrativo di ritiro pienamente discrezionale, che non elide con efficacia ex tunc ogni effetto lesivo, anche latu sensu risarcitorio, degli atti gravati. Sussiste invece l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., quando la nuova situazione di fatto o di diritto rende inutile la sentenza. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia il decreto con cui il Questore di Sondrio aveva disposto la revoca del porto di fucile per uso caccia e del relativo libretto personale, nonché il presupposto decreto del Prefetto di Sondrio che aveva emanato il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il ricorso era corredato da istanza cautelare, che il Tribunale respingeva con ordinanza n. 569 del 2023.
In prossimità del merito, l’Amministrazione resistente produceva i sopravvenuti provvedimenti con cui la Prefettura e la Questura, ognuna nelle proprie sfere di competenza, revocavano gli atti impugnati nell’aprile 2025, con conseguente rilascio al ricorrente di un nuovo titolo di polizia. Su questa base la parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre la resistente insisteva per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione consolidata di cessazione della materia del contendere, che opera quando intervenga una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità dalla pronuncia di merito (vengono citate Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019, sez. VI, n. 3378 del 2019 e sez. V, n. 1332 del 2016).
Nel caso concreto, tuttavia, i sopravvenuti provvedimenti di revoca non hanno dato luogo a una integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. Le rispettive revoche, osserva il Tribunale, sono frutto di un potere amministrativo di ritiro pienamente discrezionale e non elidono con efficacia ex tunc ogni eventuale effetto lesivo, anche latu sensu risarcitorio, discendente dagli atti gravati.
Il Collegio riqualifica allora la vicenda processuale: il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno l’utilità della pronuncia del giudice (richiamate Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007).
I provvedimenti di revoca del divieto prefettizio e del porto d’armi escludono dunque una concreta utilità della pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. Il ricorrente, rileva il Tribunale, non ha neppure ravvisato gli estremi della richiesta di accertamento della illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., sicché non residua alcun interesse alla decisione di merito. Il Collegio ritiene pertanto integrati i presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
L’esito meramente processuale della lite giustifica infine la compensazione delle spese tra le parti costituite. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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