Riconoscimento titolo estero: l’Adeverinta non è requisito di ammissibilità (TAR Lazio n. 12714 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare l’istanza per la sola mancanza dell’Adeverinta ministeriale, qualora siano stati prodotti titoli di formazione o di abilitazione: l’atto è elemento utile, ma non necessario, del procedimento. Sussiste, in ogni caso, il dovere di valutare in concreto l’intero compendio delle competenze acquisite e di compararlo con quelle richieste dall’ordinamento interno, adottando eventuali e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Allo stesso modo, il mancato rispetto dei termini procedimentali non può gravare sul richiedente, imponendo di modulare i suoi obblighi documentali in ossequio ai principi di correttezza e buona fede.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania per la classe di concorso A030 (musica), presentando istanza corredata da documentazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver comunicato i motivi ostativi, ha rigettato la domanda con nota prot. n. 22299 del 06.06.2025, rilevando l’assenza dell’Adeverinta ministeriale recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 19-22 del 2022, lamentando la mancata comparazione dei percorsi formativi. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’istanza è volta a ottenere il riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo e che il Ministero applica a tali domande la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206/2007. Le relative previsioni operano, se del caso, in via analogica anche rispetto alle fattispecie ricadenti negli artt. 45 e 49 TFUE, di cui costituiscono declinazione.

Secondo il Tribunale, l’assunto dell’Amministrazione — per cui l’assenza dell’Adeverinta renderebbe il diniego sostanzialmente vincolato — non regge. Il riferimento all’art. 13 della Direttiva non coglie nel segno: la norma contempla sia l'”attestato di competenza” sia il “titolo di formazione”, e il c.d. Nivel, corso psico-pedagogico con specializzazione, integra ragionevolmente un titolo di formazione rilasciato da autorità competente. Finché non si dimostri il contrario, l’istanza munita del solo Nivel non può dirsi in violazione della disposizione europea.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 18 e n. 22 del 2022, secondo cui la mancanza dei documenti ex art. 13 non è automaticamente ostativa e il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. Anche la giurisprudenza europea citata (causa C-634/20 e causa C-166/20) impone un esame comparativo e, in caso di corrispondenza solo parziale, consente di esigere la prova delle conoscenze mancanti o di fissare misure di compensazione.

Le pronunce amministrative invocate dall’Amministrazione — riguardanti l’Adeverinta in “Filologia” e la coerenza con le classi di concorso linguistiche — non stabiliscono l’impossibilità di esaminare l’istanza in assenza del certificato: esse affermano la necessaria coerenza tra titolo estero e classe richiesta, coerenza valutabile anche tramite gli altri attestati di formazione e l’esperienza concreta. Il Tribunale osserva che i certificati Nivel allegati già contenevano il riferimento al diritto di insegnare, al campo di specializzazione e alla fascia di età, poi riepilogati nell’Adeverinta ministeriale: questa integra un elemento utile, ma non necessario, del procedimento.

Quanto al procedimento, l’art. 51 della Direttiva e l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, pur prevedendo termini ordinatori, impongono di informare il richiedente delle carenze entro un mese e di concludere entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa. L’Amministrazione è rimasta inerte per oltre un anno, ha assegnato termini di un mese e ha rigettato senza valutare la parziale integrazione intervenuta, in contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede e con il principio del soccorso istruttorio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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