Parere paesaggistico non può fondarsi sullo stato legittimo pregresso (TAR Campania n. 1172 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile nei limiti della irragionevolezza e del travisamento dei fatti. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza non può fondare il diniego sulla verifica della legittimità pregressa dello stato dei luoghi, poiché tale accertamento compete al Comune e non integra un autonomo profilo paesaggistico. Il diniego che si limiti a rilevare la non dimostrata regolarità di opere esistenti, senza analizzare le caratteristiche oggettive dell’intervento e il suo rapporto con il contesto tutelato, è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. La riqualificazione del procedimento da semplificato a ordinario è invece legittima, poiché la Soprintendenza partecipa in co-decisione all’esercizio del vincolo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura alberghiera prospiciente il mare in località Marmorata, chiedeva al Comune e alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica per installare una passerella di attracco natanti e boe galleggianti, per un utilizzo stagionale non superiore a 180 giorni. La Commissione Locale Paesaggio e l’ufficio edilizia privata esprimevano parere favorevole; la Soprintendenza, dopo un preavviso di diniego, rilasciava però parere contrario con atto del 20 settembre 2024.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo tre motivi: la natura di attività edilizia libera dell’intervento, l’incompetenza della Soprintendenza a fondare il diniego su argomenti urbanistici e la limitatezza dell’opera. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si costituivano resistendo; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: non è in discussione la natura libera dell’intervento sotto il profilo edilizio, ma esclusivamente la legittimità del diniego paesaggistico. Il sindacato del giudice amministrativo resta quindi un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione, senza sostituzione dell’apprezzamento dell’amministrazione.
Con il primo motivo la ricorrente contestava la riqualificazione del procedimento. Il Collegio ritiene legittima la scelta della Soprintendenza di applicare l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 in luogo della procedura semplificata, richiamando l’art. 11 d.P.R. n. 31/2017. Nelle procedure paesaggistiche la Soprintendenza opera in co-decisione, con una vera cogestione del vincolo, e può qualificare l’iter diversamente dall’amministrazione procedente. Il motivo è respinto anche quanto alla riconducibilità dell’opera ai punti B.25 e B.26 dell’allegato B, poiché la procedura semplificata non conforma i poteri valutativi dell’autorità tutoria.
Il nucleo della decisione è nei motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul difetto di motivazione del parere paesaggistico e sul principio di reciproca autonomia tra valutazioni paesaggistiche, edilizie e urbanistiche (Cons. Stato n. 3790 del 2020; Cons. Stato n. 232 del 2019). Richiama inoltre l’orientamento secondo cui nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici, non potendosi verificare lo stato legittimo dell’immobile (Cons. Stato n. 3006 del 2023).
Su queste basi il Collegio accerta che la Soprintendenza non si è pronunciata sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, addossando alla ricorrente l’onere di dimostrare la regolarità delle strutture esistenti sulla scogliera, in particolare dei solarium. La motivazione non contiene alcuna puntuale evidenziazione dei valori paesaggistici del sito né delle ragioni di collisione dell’opera proposta con essi. Manca la specifica analisi del contesto e del rapporto tra intervento e paesaggio. Quanto alle asserite carenze documentali, il Comune aveva trasmesso analitica documentazione integrativa, e la Soprintendenza ha ammesso di non aver preso visione degli atti custoditi presso l’ente.
Il ricorso è pertanto accolto per difetto di motivazione e di istruttoria, con annullamento del parere. In via conformativa, nella riedizione del potere la Soprintendenza dovrà valutare la natura dell’intervento e il contesto in cui si inserisce, descrivendo i valori paesaggistici del sito. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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