Riconoscimento titolo estero e obbligo di provvedere entro quattro mesi (TAR Lazio n. 746 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato dell’Unione europea integra inadempimento dell’obbligo di provvedere quando ricorrono un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato e la scadenza del termine di legge. Il termine generale di cui alla legge n. 241 del 1990 e quello specifico di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, pari a tre mesi dal ricevimento della documentazione completa, prorogabile di trenta giorni per le eventuali integrazioni, sono posti a presidio della situazione giuridica soggettiva del richiedente. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine perentorio e nomina, in caso di perdurante inottemperanza, un Commissario ad acta. Nell’adozione del provvedimento l’amministrazione e il Commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta a ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per determinate classi di concorso. L’amministrazione è rimasta inerte, senza adottare alcun provvedimento espresso nei termini di legge.
Di qui il ricorso al TAR Lazio, con cui la parte ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza. Il thema decidendum è circoscritto alla verifica dei presupposti del silenzio-inadempimento e all’ordine di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione degli elementi necessari e sufficienti per configurare un silenzio rilevante: la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza del privato e la scadenza del relativo termine. Verifica quindi se tali presupposti siano integrati nel caso concreto.
Il primo riscontro è positivo: la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere un provvedimento. Il secondo riscontro attiene ai termini. Il TAR rileva che il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 risulta inutilmente decorso.
La decisione si sofferma poi sulla disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.
Dal combinato disposto dei due commi il Collegio desume che il termine complessivo entro cui l’amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo può giungere, al massimo, a quattro mesi, nel caso di richiesta delle integrazioni documentali. Nel caso di specie l’amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere, con conseguente accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione.
Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, fin da ora, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, per l’ulteriore termine di 120 giorni in caso di perdurante inottemperanza. Sia l’amministrazione sia il Commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022.
Nota della Redazione
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