Riconoscimento titolo estero sostegno: comparazione in concreto e atto vincolato (Cons. Stato n. 1500 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno è legittimo quando l’Amministrazione abbia effettuato una comparazione in concreto tra il percorso formativo conseguito all’estero e quello richiesto dall’ordinamento italiano, accertando differenze sostanziali non colmabili con misure compensative. In tale ipotesi il provvedimento costituisce atto vincolato, non essendovi margine per un esito diverso. L’omissione del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina invalidità quando l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare la determinazione. Il soccorso istruttorio ex articoli 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007 non è dovuto quando i contenuti della formazione estera siano già nella disponibilità dell’Amministrazione.
Il Fatto
L’appellata aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno svolto in Romania. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 10 luglio 2024, rilevando che la formazione conseguita era radicalmente diversa da quella italiana e del tutto inidonea all’insegnamento di sostegno.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per acquisire la documentazione mancante e che il diniego non era stato preceduto dalla comunicazione di preavviso. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo di aver già nella propria disponibilità tutti gli elementi sui percorsi formativi e di aver correttamente comparato in concreto i due percorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce i principi già espressi da Cons. Stato Sez. VII n. 7765 del 2025, n. 7253, 7254 e 7263 del 2025 e n. 10423 del 2024. Il Ministero non si è limitato a constatare la carenza documentale, ma ha esaminato in concreto contenuti e ore della formazione, le materie trattate, le modalità di studio e di svolgimento delle prove finali.
La comparazione ha fatto emergere che l’attestato prodotto era un mero attestato di formazione professionale continua, rilasciato dall’Università e non dal competente Ministero rumeno, riconducibile alla formazione in servizio dei docenti già in ruolo. Le discipline frequentate erano di carattere generale, prive di specificità didattica e non riconducibili all’Allegato B al D.M. 30 settembre 2011; mancava alcuna evidenza di laboratori diversificati per grado di scuola, di tirocinio presso istituzioni scolastiche e di esame finale nazionale.
La Corte richiama l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, che esclude qualsiasi effetto abilitante dalla sola frequentazione del corso di specializzazione, e la Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 (cause C-340/24 e C-442/24), secondo cui le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d’origine.
Accertata un’incompatibilità tale da non consentire di rimediare alle lacune con misure compensative, la censura sul punto è infondata. Quanto alla comunicazione dei motivi ostativi, il Collegio osserva che essa non avrebbe potuto condurre a un diverso esito: trattasi di atto in concreto dovuto e vincolato, rispetto al quale l’apporto del privato non avrebbe mutato la determinazione. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.