Parere paesaggistico tardivo: decadenza dal potere vincolante e facoltà di intervento (Cons. Stato n. 1499 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per il parere della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è perentorio. Il suo inutile decorso non produce un atto di assenso tacito né integra un’ipotesi di silenzio devolutivo, ma determina la decadenza dall’esercizio dello specifico potere vincolante assegnato all’autorità di tutela. Resta salva la facoltà dell’organo statale di intervenire nel procedimento, anche tardivamente, per esprimere il proprio contributo partecipativo, non obbligatorio e non vincolante. L’amministrazione procedente è pertanto legittimata e tenuta a provvedere sull’istanza di sanatoria anche in assenza del parere, valutando motivatamente l’eventuale apporto soprintendentizio pervenuto in tempo utile.

Il Fatto

La parte appellata aveva presentato al Comune di Capaccio Paestum un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, relativa a opere realizzate su immobili di proprietà in area vincolata. Acquisita la valutazione favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, la pratica era stata trasmessa alla Soprintendenza perché esprimesse il parere vincolante entro novanta giorni. Il parere non era però intervenuto, e il Comune era rimasto inerte sull’istanza.

La parte aveva quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna a provvedere. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1047/2025 aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di provvedere in modo espresso e motivato entro novanta giorni, senza attendere oltre il parere soprintendentizio. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno appellato, contestando la qualificazione dell’inerzia come silenzio devolutivo e sostenendo l’indefettibilità del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse ad impugnare in capo all’amministrazione statale, poiché la decisione gravata le impediva di esercitare, ancorché in ritardo, il potere di intervento nel procedimento autorizzatorio previsto dalla norma. Sul merito, la questione verte sull’interpretazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 e sugli effetti del decorso del termine per il parere.

Il Consiglio di Stato ricostruisce i tre orientamenti formatisi sulla materia. Secondo il primo, accolto dal TAR, si tratterebbe di istruttoria cogestita, con la conseguenza che il parere tardivo o mancante impone comunque all’altra amministrazione di pronunciarsi autonomamente. Il secondo ravvisa un atto cogestito anche in fase decisoria, con applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e formazione del silenzio-assenso. Il terzo, cui ha aderito la sentenza n. 3211/2024 della Sezione VI, ritiene che l’inutile decorso del termine perentorio determini la decadenza dal potere vincolante, senza precludere un intervento partecipativo non vincolante.

Il Collegio opta per quest’ultima lettura. La scelta si fonda anzitutto sulla coerenza lessicale: è la sola fedele al testo, che definisce espressamente “perentorio” il termine; diversamente si realizzerebbe un’indebita interpretatio abrogans. In secondo luogo, la disposizione mira a velocizzare il procedimento e a garantire la certezza delle situazioni giuridiche: consentire alla Soprintendenza di rinviare sine die, senza effetti sul potere, contrasterebbe con tali esigenze.

La soluzione prescelta non sacrifica però la tutela paesaggistica. Il Comune può provvedere in assenza del parere, ma la Soprintendenza conserva la facoltà di intervenire per rappresentare il proprio punto di vista, evitando l’azzeramento delle facoltà partecipative che deriverebbe dal silenzio-assenso. L’opzione è coerente con i principi elaborati in tema di art. 146 d.lgs. n. 42/2004, dove il parere tardivo perde la vincolatività potendo essere autonomamente valutato dall’amministrazione procedente, nel rispetto della rilevanza costituzionale dell’interesse tutelato dall’art. 9 Cost.

La pretesa dell’appellante di dichiarare l’indefettibilità del parere va dunque rigettata, con conferma della decisione di primo grado. Resta ferma la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Comune, l’ordine di provvedere e la mera facoltà della Soprintendenza di esprimere un parere non vincolante, dal quale il Comune potrà discostarsi motivando. Le spese sono compensate per la complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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