Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 361 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata dal ricorrente prima della pronuncia, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Il giudizio non può proseguire quando la parte dichiari di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati, perché viene meno la condizione dell’azione. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito dei motivi e assorbe ogni altra questione. Quanto alle spese, la loro compensazione integrale è giustificata dalla peculiarità del caso e dalla significativa complessità in fatto della controversia, a prescindere dalla soccombenza formale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comando Legione aveva disposto il suo trasferimento d’autorità per asserita incompatibilità ambientale, unitamente alla revoca dell’alloggio di servizio e agli atti endoprocedimentali presupposti. Con successivi motivi aggiunti impugnava la sanzione disciplinare di corpo, la revoca del trasferimento con contestuale trasferimento a domanda e il diniego di reimpiego, nonché il provvedimento che confermava tale determinazione.

Nel corso del giudizio il ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso. La dichiarazione ha reso superfluo l’esame dei motivi, inducendo il Collegio a pronunciarsi esclusivamente sulla sorte del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della nota depositata dalla parte, con cui questa dichiara di non aver più interesse al ricorso. La dichiarazione proveniente dal ricorrente assume rilievo dirimente: essa incide sulla condizione dell’azione e rende non più necessaria una pronuncia di merito sugli atti impugnati.

Su questa base il Tribunale richiama l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità, unitamente all’art. 85, co. 9, cod. proc. amm. in materia di spese. Il percorso argomentativo è lineare: la sopravvenuta caducazione dell’interesse determina l’improcedibilità e preclude ogni valutazione nel merito dei numerosi motivi e motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale. La scelta si fonda su due rilievi: la peculiarità del caso di specie e la significativa complessità in fatto della controversia. Il giudice non applica dunque il criterio ordinario della soccombenza, ma valorizza la natura e l’articolazione della vicenda contenziosa.

Il dispositivo dichiara conseguentemente improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia resta sul piano processuale e non contiene alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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