Riconoscimento titolo estero sul sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 15927 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità dello Stato membro ospitante, investite di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro in una situazione non riconducibile alla direttiva 2005/36, sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, delle attestazioni e dell’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, ai sensi degli artt. 45 e 49 TFUE. Il diniego fondato su rilievi generali e formali, che non tenga conto della documentazione prodotta, è illegittimo per difetto di istruttoria. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato di origine non costituisce barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire mediante misure compensative, eventualmente aggravate da ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il provvedimento negativo che ometta di considerare tale possibilità è annullato, con obbligo di riesame.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, onde accedere all’insegnamento in Italia in tale ruolo. Con nota del 18.12.2024 l’Amministrazione ha respinto l’istanza, rilevando la natura non abilitante del titolo e l’esito sfavorevole della comparazione tra i percorsi formativi.

Il diniego si fondava sul richiamo al D.M. 30 settembre 2011, sulla distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, sull’assenza di prova in ordine ai laboratori diversificati e al tirocinio, nonché sullo svolgimento della formazione in modalità blended. Il ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR Lazio, che ha accolto l’istanza cautelare con decreto monocratico e, in sede collegiale, ha confermato la misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che, in una situazione analoga, ha ricondotto la fattispecie all’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE e ha imposto alle autorità nazionali di prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato. Il Ministero ha effettivamente proceduto alla comparazione, ma la conclusione negativa non supera il vaglio di legittimità.

La valutazione ministeriale, osserva il TAR, si affida a rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, la qualificazione del corso spagnolo come “sostegno educativo” e la modalità blended. Tali rilievi non tengono conto della documentazione in atti, dalla quale emerge un percorso di 1500 ore con materie diffusamente sovrapponibili a quelle previste dall’Allegato B del citato decreto.

Il profilo di maggior rilievo riguarda l’omessa considerazione delle misure compensative. Il Ministero ha escluso il riconoscimento temendo una disparità di trattamento rispetto ai docenti formatisi in Italia, senza valutare la possibilità di colmare le differenze con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020, il Collegio ribadisce che lo Stato ospitante può esigere la dimostrazione delle conoscenze mancanti e fissare misure di compensazione anche in assenza del titolo abilitativo.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di diniego annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza mediante un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza acquisita, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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