Sconto oneri urbanizzazione: certificazione energetica e fotovoltaico (Cons. Stato n. 4173 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine «certificazioni energetiche», richiamato dal permesso di costruire in deroga ai fini della quantificazione dello sconto sugli oneri di urbanizzazione, designa l’attestato di prestazione energetica (già attestato di certificazione energetica), redatto e asseverato da un certificatore accreditato, e non la relazione ex art. 28 legge n. 10/1991 presentata in fase progettuale o as built. Il confronto tra il fabbisogno di progetto e quello di fine lavori va effettuato tra il valore desumibile dalla relazione ex legge n. 10/1991 e il valore risultante dal documento di certificazione redatto secondo la procedura regionale. Non è manifestamente irragionevole la scelta comunale di parametrare l’incentivo al solo indice EP h e di fissare una soglia minima di ingresso del 3%. L’incentivo per gli impianti fotovoltaici va riconosciuto in via sostanziale, anche in assenza di autonoma domanda, nei limiti dell’importo coperto da fideiussione.

Il Fatto

La società proprietaria del complesso immobiliare delle «Torri Garibaldi» in Milano ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2007 e la successiva nota del 1° aprile 2020, con cui l’Amministrazione ha richiesto il conguaglio degli oneri concessori per il mutamento di destinazione d’uso da terziario pubblico a terziario privato, applicando in misura ridotta lo sconto per risparmio energetico.

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2545 del 18 dicembre 2020, compensando le spese. La società ha proposto appello, censurando il metodo di calcolo, la mancata valorizzazione del permesso di costruire in deroga n. 124/2011, l’illegittimità della delibera consiliare e il rigetto dell’istanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità: la delibera consiliare e la circolare applicativa non presentano lesività diretta e concreta, essendo il pregiudizio sorto solo con il provvedimento di conguaglio. L’omessa impugnazione del permesso in deroga non preclude la doglianza sull’incentivo fotovoltaico, essendo quel titolo del tutto favorevole alla ricorrente.

Sul merito, la questione centrale è la nozione di «certificazioni energetiche» contenuta nel permesso di costruire. Il punto 4 dell’atto subordina la quantificazione esatta della riduzione alla presentazione delle certificazioni comprovanti il raggiungimento degli obiettivi. Il DDG n. 8935 del 7 agosto 2008, richiamato espressamente, impone la consegna a fine lavori della certificazione sottoscritta dal certificatore accreditato. La DGR n. 8/5018, come modificata, individua nell’attestato di certificazione energetica il documento asseverato dal professionista accreditato, e la DGR n. 8/8745 del 2008 ne conferma la necessità per accedere agli incentivi.

Ne deriva l’accoglimento dell’interpretazione dell’appellante: il confronto tra EPh di progetto e di fine lavori va operato tra la relazione ex legge n. 10/1991 e il valore desumibile dall’APE redatto con il software CENED della Regione Lombardia. La verificazione disposta in appello ha consentito di calcolare lo sconto energetico in € 1.087.807,75 quanto all’EPh; la soglia del 3% risulta raggiunta per tutti e tre i fabbricati.

Il terzo motivo è invece infondato. La preferenza per il parametro EP h, riferito alla sola climatizzazione invernale, e la soglia minima del 3% non sono né irragionevoli né illegittime: valorizzano un dato fondamentale e non esistono vincoli normativi che impediscano di legare l’incentivo a singoli aspetti della prestazione. Analoga la conclusione sulla soglia di ingresso.

Quanto al fotovoltaico, la delibera n. 73/2007 include espressamente i sistemi solari tra gli interventi incentivabili. Il Collegio privilegia un approccio sostanziale, che tenga conto degli impianti effettivamente realizzati, rispetto alla formale presentazione di una domanda autonoma. Il beneficio è riconosciuto per la sola torre B, per € 90.428,93, nei limiti dell’importo garantito da polizza fideiussoria. Non rileva l’APE del 2023, redatto secondo regole e procedure diverse. Le somme complessive da scomputare ammontano a € 1.178.236,68.

L’appello è pertanto parzialmente accolto, con riforma della sentenza e annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate; le spese di verificazione sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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