Concessione di beni, verifica di congruità dell’offerta e annullamento dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 1862 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica per la concessione d’uso di beni pubblici, escluse dall’ambito del codice dei contratti pubblici e rette dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. n. 827/1924, l’Amministrazione non è obbligata ad attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, trattandosi di contratto attivo. Tuttavia la fase di verifica della congruità è rimessa alla discrezionalità amministrativa e, ove l’Amministrazione la avvii spontaneamente, si determina un autovincolo: essa è tenuta a concludere il subprocedimento e gli esiti sono pienamente sindacabili in sede giurisdizionale su iniziativa del concorrente non aggiudicatario. Il giudizio di sostenibilità è annullabile per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda su criteri contraddittori o non ragionevoli, disancorati dai dati di redditività effettiva del bene.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso di un parcheggio pubblico, con criterio dell’offerta più alta rispetto alla base d’asta. All’esito, la prima classificata presenta un’offerta con un rialzo del 239% rispetto al canone posto a base d’asta, calcolato su un piano di sostenibilità economica elaborato sui dati storici del parcheggio; la seconda classificata è la ricorrente.
Il Comune approva la graduatoria e aggiudica la concessione alla prima classificata. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e il verbale di gara, deducendo l’insostenibilità dell’offerta vincente e chiedendo il risarcimento del danno. La controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di due note endoprocedimentali, che la ricorrente impugna con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina le eccezioni in rito. L’impugnazione degli atti istruttori del subprocedimento di congruità è inammissibile, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di lesività autonoma: la lesività deriva, per il concorrente non aggiudicatario, solo dall’aggiudicazione. È invece infondata l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti propri, poiché l’oggetto della gara è una concessione di beni e non si applica la dimidiazione dei termini dell’art. 120 cod. proc. amm., riservata al rito degli appalti.
Nel merito, il Tribunale riconosce che per la concessione d’uso di beni pubblici non sussiste l’obbligo di attivare la verifica dell’anomalia, prevista come adempimento obbligatorio solo per le procedure soggette al codice dei contratti pubblici. Nondimeno, la fase di verifica della congruità rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo se macroscopicamente irragionevole, illogica o viziata da travisamento dei fatti.
Il Collegio ravvisa un interesse dell’Amministrazione concedente a verificare che il bene sia gestito mediante offerte affidabili, per evitare gestioni inadeguate, l’omissione delle manutenzioni e l’abbandono di un’attività svolta in perdita. Il Tribunale richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 4 del 2025; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4949 del 2022; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4586 del 2015).
Poiché il Comune ha spontaneamente avviato la verifica, si è prodotto un autovincolo: da un lato l’obbligo di concludere il subprocedimento, dall’altro la piena sindacabilità dei suoi esiti. Le valutazioni dell’Amministrazione risultano però contraddittorie, perché non hanno tenuto conto né dei risultati del piano di sostenibilità economica elaborato per determinare la base d’asta, né dei chiarimenti della controinteressata, e si sono fondate su un parametro non ragionevole — il canone di locazione di box privati in zona — in un contesto in cui sono imposti il mantenimento delle tariffe e delle modalità operative, con costi di vigilanza e manutenzione propri del parcheggio pubblico.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti quanto all’annullamento dell’aggiudicazione; la domanda risarcitoria è respinta, perché l’accoglimento della domanda cautelare ha impedito il verificarsi del danno. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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