Interessi legali sulle spese di lite e ottemperanza al titolo esecutivo (TAR Lazio n. 15924 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito liquidato nel titolo esecutivo per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., senza necessità di mora né di apposita condanna. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di corrispondere gli interessi corrispettivi maturati sulla somma già versata, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo. L’avvenuto pagamento del capitale determina cessazione parziale della materia del contendere nei limiti della somma corrisposta, restando ferma la pretesa agli accessori non liquidati. La nomina del commissario ad acta è giustificata dalla necessità di assicurare l’esecuzione coattiva una volta decorso il termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori della parte privata in un precedente giudizio, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 373 del 9 gennaio 2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere in loro favore la somma di euro 750,00 oltre accessori, a titolo di spese legali, e alla refusione del contributo unificato.
I ricorrenti hanno quantificato la pretesa complessiva in euro 1.394,34, comprensiva di spese generali, cassa avvocati, IVA e contributo unificato, oltre interessi legali. Nelle more del giudizio hanno documentato di aver ricevuto il pagamento del solo capitale, senza alcun interesse, e hanno quindi circoscritto la domanda alla parte residuale relativa agli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la fattispecie come ottemperanza a titolo esecutivo di natura pecuniaria, verificando l’avvenuto soddisfacimento parziale della pretesa. Il pagamento del capitale documentato dalla parte ha determinato cessazione parziale della materia del contendere per l’importo di euro 1.394,34, restando invece controversa la spettanza degli interessi.
Sul punto il TAR ha richiamato il principio per cui il credito per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi corrispettivi di pieno diritto ex art. 1282 cod. civ., a prescindere dalla costituzione in mora. Il Collegio ha richiamato Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17437, secondo cui i crediti consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto, salvo diversa specificazione nel titolo stesso, senza necessità di un’apposita condanna.
La decorrenza è stata fissata alla data di deposito della sentenza costituente il titolo, avvenuta il 09.01.2025, e il termine finale è stato individuato nella data di emissione del mandato di pagamento. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con ordine al Ministero di dare piena esecuzione al titolo per la parte relativa agli interessi legali entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere agli adempimenti sostitutivi entro ulteriori sessanta giorni, previa istanza di parte e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, in considerazione della serialità del contenzioso e del concreto impegno defensionale.
Nota della Redazione
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