Autotutela universitaria e plagio della tesi: legittimo l’annullamento della laurea (TAR Campania n. 1408 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annullamento in autotutela del titolo di laurea, l’Università può esercitare il potere di ritiro quando l’accertamento antiplagio, corroborato dal raffronto documentale tra l’elaborato discusso e altra tesi già pubblicata, dimostri una similarità tale da inficiare la genuinità della prova finale. Il termine di dodici mesi previsto per l’autotutela non opera quando l’amministrazione sia stata indotta in errore dal comportamento del privato. Il contraddittorio procedimentale è garantito dalla comunicazione di avvio e dall’assegnazione di un termine per le controdeduzioni, non richiedendo l’art. 8, comma 2, lett. d) e d-bis), legge n. 241/1990 l’indicazione analitica delle modalità di accesso agli atti. La censura che contesti profili formali cade quando il provvedimento sia plurimotivato e la ragione sostanziale del plagio assuma portata assorbente.
Il Fatto
La ricorrente ha conseguito il titolo di laurea triennale in Scienze Motorie L-22 presso un’università telematica e si è poi iscritta al corso di laurea magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47. Nel luglio 2025 l’ateneo ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela, assegnando cinque giorni per le controdeduzioni, e ha in seguito annullato sia il titolo triennale sia la conseguente iscrizione alla magistrale.
L’accertamento aveva fatto emergere plurime criticità nella carriera della studentessa, tra cui la circostanza che la tesi di laurea triennale risultava integralmente copiata da altro elaborato. La ricorrente ha impugnato gli atti lamentando violazioni procedimentali e contestando la correttezza dell’istruttoria, in particolare l’attendibilità dei report antiplagio. L’ateneo si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto; il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due ordini di censure, il primo di natura formale e il secondo attinente alla correttezza dell’accertamento. Le ha giudicate entrambe infondate, ritenendo di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale sollevata dall’ateneo.
Sul piano istruttorio, il Tribunale ha valorizzato il sistema Turnitin, software antiplagio largamente in uso presso le Università, i cui report avevano evidenziato una percentuale di similarità del 97% rispetto all’elaborato messo a confronto. Il dato era stato confermato da una verifica successiva. La tesi plagiata è risultata quella discussa da altra candidata nell’anno accademico 2018/2019 presso altro ateneo, che ne ha confermato l’autorialità e la pubblicazione sul portale istituzionale delle tesi di laurea.
Il Collegio ha ritenuto che l’Università abbia compiutamente dimostrato il proprio assunto. Il raffronto documentale tra i due testi, esposto nella memoria difensiva con l’evidenziazione di titoli di paragrafi identici e di brani riprodotti tal quali, risulta corroborato dall’evidente similarità dei passaggi estrapolati. La ricorrente, per converso, non ha comprovato l’assenza del plagio né ha dimostrato che l’elaborato sottoposto a verifica non fosse il suo.
Quanto alle censure formali, il superamento del limite di dodici mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela non inficia l’operato dell’ateneo, che è stato indotto in errore dal plagio compiuto dalla candidata. Il contraddittorio risulta garantito dalla comunicazione di avvio e dal termine di cinque giorni per le controdeduzioni, non incongruo e comunque non tale da rendere illegittimi i provvedimenti successivi. La mancata indicazione delle modalità di accesso agli atti non è idonea a vanificare il contraddittorio, né la ricorrente ha allegato elementi che, se tempestivamente rappresentati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato è plurimotivato: oltre al plagio, l’ateneo aveva analiticamente indicato numerose criticità nel percorso di studio, tra cui esami convalidati nel medesimo giorno, assenza di registrazioni video, anomalie nelle modalità di svolgimento delle prove. In tale contesto la circostanza del plagio assume portata assorbente e, per la sua indiscussa gravità, legittima l’operato dell’Università. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’ateneo e compensazione nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
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