Riconoscimento titolo estero di sostegno e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 241 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro, il termine per la conclusione del procedimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere. Il Giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, valutando il compendio delle competenze acquisite e, se del caso, disponendo misure compensative, e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
Il Fatto
Una docente presenta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 5.6.2024, istanza di riconoscimento in Italia del titolo per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, ai sensi del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016.
Trascorso il termine di legge senza alcun provvedimento, la ricorrente propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla preliminare individuazione del soggetto competente, riconosciuto nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Il nodo giuridico riguarda il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero. Il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 (recepimento della direttiva 2013/55/UE): l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero. Il Collegio modula il termine per provvedere in 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del notorio rilevantissimo numero di richieste della specie, richiamando TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024.
Nel merito dell’obbligo, il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente, verificando la coerenza dei titoli con la direttiva 2005/36/UE. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 1361 del 2023 e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, estesi ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, verificare durata, livello e qualità delle formazioni e, se del caso, disporre misure compensative. Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza Morgenbesser, causa C-313/01, sul compito dell’autorità di accertare se e in quale misura i titoli esteri soddisfino le condizioni richieste.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di provvedere entro 120 giorni e nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, del commissario ad acta nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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