I piani interrati sono sempre irrilevanti ai fini del calcolo volumetrico (TAR Puglia n. 997 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il computo della volumetria edificabile è disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale, che prevale sul Regolamento Edilizio Tipo regionale, privo di natura normativa e configurato come mera linea guida. I piani completamente interrati sono irrilevanti ai fini del calcolo del volume, come si desume a contrario dalla disciplina dei piani seminterrati, la cui rilevanza volumetrica è limitata alla sola parte emergente dal terreno. La previsione che i locali destinati ad autorimesse con altezza superiore a 2,50 metri siano considerati di categoria V non comporta l’inserimento di tali spazi nel computo volumetrico, ma ne determina solo il mutamento di categoria catastale, presupponendo comunque che si tratti di locali già rilevanti sotto il profilo volumetrico.
Il Fatto
La società ricorrente richiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un immobile comprensivo di un piano interrato, destinato in parte a deposito/autorimessa e in parte ad area benessere. L’amministrazione comunale comunicava la parziale accoglibilità dell’istanza, ritenendo il piano interrato eccedente il volume massimo realizzabile. A seguito della richiesta di riesame della società, il Comune assentiva il piano interrato solo per la parte destinata ad autorimessa e a condizione che l’altezza non superasse i 2,50 metri. La società impugnava tale determinazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati. Ha rilevato che l’art. 4.6 del Regolamento Edilizio Comunale non reca previsioni sui piani interrati, ma disciplina i soli piani seminterrati, la cui rilevanza volumetrica è limitata alla parte emergente dal terreno. Da ciò ha desunto, a contrario, la totale irrilevanza dei piani completamente interrati nel computo della volumetria.
Il Regolamento Edilizio Tipo regionale prevede invece esclusioni puntuali dal calcolo, operate in ragione della destinazione degli ambienti e non della loro collocazione spaziale. Il TAR ha quindi risolto il contrasto dando prevalenza alla disciplina comunale, richiamando la natura non normativa del RET, configurato come linea guida e raccomandazione operativa, e i principi affermati dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 6715 del 2023.
Quanto alla limitazione di altezza, il Collegio ha osservato che il Comune ha applicato solo parzialmente l’art. 63 del REC: la norma, nel suo testo integrale, non esclude dal computo le autorimesse oltre i 2,50 metri, ma le qualifica come locali di categoria V, presupponendo comunque la loro rilevanza volumetrica, ipotesi esclusa per i piani interrati.
La sentenza ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e facendo salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, tenendo conto dell’irrilevanza volumetrica dei piani interrati e delle destinazioni ammesse dall’art. 67 del REC. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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