Autorizzazione unica biometano: prescrizioni d’obbligo e legittimazione dei comitati (TAR Emilia-Romagna n. 7 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per impianti alimentati da fonti rinnovabili, le prescrizioni d’obbligo apposte all’atto finale sono legittime in funzione di elementi accidentali del provvedimento, purché sostenibili e suscettibili di immediata verificabilità, anche in fase di esercizio. Esse non devono, per numero e contenuto, imporre una nuova progettazione dell’intervento né renderlo di fatto irrealizzabile. La censura che ne deduca l’eccesso o l’impossibilità va supportata da allegazioni tecniche concrete, non essendo sufficiente il richiamo a un impianto diverso per tipologia e contesto. In materia ambientale, i comitati spontanei sono legittimati al ricorso in presenza di finalità statutaria e di stabilità organizzativa, associativa e territoriale, non essendo più richiesto il requisito della stabilità temporale. Ai fini dell’interesse al ricorso dei residenti, la vicinitas e la prospettazione di un possibile pregiudizio alla salute e ai beni sono sufficienti, mentre la verifica della loro effettiva sussistenza attiene al merito.
Il Fatto
Un comitato civico e alcuni residenti impugnano l’autorizzazione unica rilasciata dall’ARPAE a una società agricola per la costruzione e la gestione di un impianto di produzione di biometano da biomasse, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, con capacità di 500 smc/h. Sono impugnati anche i verbali delle conferenze di servizi e gli atti connessi.
La controinteressata chiede la commutazione del rito in quello abbreviato PNRR ex art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022 e la sollecita trattazione. I ricorrenti articolano plurimi motivi, poi integrati da motivi aggiunti, deducendo difetto di istruttoria, violazione dei criteri regionali di localizzazione e cumulo degli impatti, carenza dei requisiti soggettivi del proponente e natura essenziale delle prescrizioni impartite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di applicazione del rito abbreviato PNRR. La graduatoria del GSE è successiva alla proposizione del ricorso e la stessa è formulata sulla base di informazioni dichiarate dal soggetto richiedente, con espressa riserva di verifica in sede erogativa. Fino a quando l’intervento non abbia ottenuto un finanziamento a valere sui fondi PNRR non sorge l’esigenza di derogare agli strumenti processuali ordinari.
Quanto alle eccezioni di rito, il Collegio ritiene sussistente la legittimazione del comitato. Richiamata la giurisprudenza che valorizza i requisiti della finalità statutaria e della stabilità organizzativa, associativa e territoriale, il Tribunale esclude la necessità del requisito della stabilità temporale, non potendosi penalizzare le formazioni sociali costituite in occasione dell’evento lesivo. Nel caso concreto lo statuto persegue finalità di salvaguardia ambientale e le adesioni raccolte sono rappresentative dell’area interessata.
Per i residenti, la vicinitas e la prospettazione di un possibile pregiudizio alla salute e al patrimonio abitativo integrano l’interesse al ricorso. La verifica dell’effettiva sussistenza del pregiudizio attiene al merito e non può tradursi in una probatio diabolica.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina delle prescrizioni d’obbligo nei procedimenti complessi. Le stesse costituiscono elementi accidentali legittimi, purché specifiche, verificabili e non tali da imporre una riprogettazione sostanziale dell’intervento. I ricorrenti non hanno offerto allegazioni tecniche idonee a dimostrare l’impossibilità di rispettare la filiera di approvvigionamento né l’inadeguatezza della cauzione, non essendo sufficiente il confronto con un impianto diverso per tipologia e territorio.
Le ulteriori censure sono respinte. La d.g.r. n. 362/2012 non si applica agli impianti di produzione di biometano, regolati dalle delibere n. 1495 e n. 1496 del 2011. La valutazione cumulativa non è stata pretermessa, non risultando dimostrata l’identità o la contiguità delle aree rispetto ad altri impianti. La localizzazione in area urbanizzata esclude la dispersione insediativa. I requisiti soggettivi del proponente, società di scopo, non sono richiesti dalla normativa di settore. I motivi aggiunti su tabella modellistica e progettazione del biofiltro non raggiungono la soglia del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
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Nota della Redazione
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