Riconoscimento titolo estero insegnante di sostegno e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 62 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Il decorso di tale termine integra il silenzio-inadempimento e fonda l’obbligo del Ministero di provvedere. Il termine fissato dal giudice per l’adozione del provvedimento espresso va commisurato alla concreta situazione amministrativa e può essere contenuto in centoventi giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 25.4.2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile e non ha concluso il procedimento.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La domanda si fonda sull’art. 117, comma 2, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di carattere soggettivo: la competenza a concludere il procedimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine di conclusione, il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE. Per il riconoscimento in esame l’autorità competente deve provvedere entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero. Resta fermo l’obbligo di provvedere sull’istanza. Il Collegio ritiene però che il termine preordinato all’effusione di un provvedimento esplicito vada commisurato, in ragione del notevole numero di richieste della specie, a un arco temporale di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, se anteriore.
Il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla posizione del ricorrente, in relazione al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro, per verificare la coerenza con la direttiva 2005/36/UE ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il Giudice richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e la Sez. VII n. 1361 del 2023: l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e disporre se del caso misure compensative. È richiamato anche il principio della Corte di Giustizia UE, causa C-313/01.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro centoventi giorni e, per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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