La reiterazione della violazione acustica legittima la sospensione dell’attività (TAR Lazio n. 7858 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative comunali, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce conseguenza automatica della reiterazione della violazione del divieto di installare all’esterno dei locali dispositivi di amplificazione sonora, ove la seconda violazione sia commessa entro centottanta giorni dalla prima. I verbali di contestazione, integrando l’istruttoria del procedimento sanzionatorio, costituiscono il presupposto fattuale del provvedimento definitivo, con la conseguenza che la mancata notifica del secondo verbale non assume rilievo ai fini della legittimità della sanzione. La misura sospensiva, di durata circoscritta, non è sproporzionata rispetto alla natura e alla reiterazione dell’illecito accertato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, impugnava la determina dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione dell’attività per quindici giorni. Il provvedimento traeva origine da un primo accertamento del 15 maggio 2022 per la violazione degli artt. 14, comma 1, e 33 del Regolamento comunale n. 43/2019, per aver installato all’esterno del locale dispositivi di amplificazione sonora, seguito da una diffida del 5 agosto 2022 e da un secondo accertamento del 4 novembre 2022 per la medesima condotta.
La società deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto il verbale relativo alla seconda violazione e contestando la proporzionalità della sanzione, atteso che l’impianto sarebbe stato collocato sulla soglia dell’esercizio commerciale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. L’art. 14, comma 1, della delibera n. 43/2019 vieta di installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, prescrivendo che la diffusione musicale avvenga esclusivamente all’interno di locali opportunamente insonorizzati. Il successivo art. 33, comma 5, prevede che, in caso di reiterazione della violazione entro centottanta giorni, si applichi la sospensione dell’attività per quindici giorni.
Dall’istruttoria è emerso che l’Amministrazione aveva accertato due violazioni della medesima fattispecie, rispettivamente il 15 maggio e il 4 novembre 2022. Il Collegio ha evidenziato come i verbali di contestazione integrino l’istruttoria del procedimento di sospensione e costituiscano il presupposto fattuale del provvedimento definitivo. Ne consegue che le doglianze relative alla mancata notifica del secondo verbale non assumono rilievo, così come non è condivisibile la tesi della non sovrapponibilità delle condotte, atteso che la norma regolamentare vieta in modo espresso il posizionamento dei dispositivi all’esterno dei locali.
La disciplina regolamentare è posta a tutela della sicurezza urbana e di un interesse di rango collettivo che l’Amministrazione è chiamata a presidiare in modo effettivo. La sospensione costituisce una conseguenza automatica della reiterazione, prevista per un periodo circoscritto di quindici giorni, circostanza che esclude ogni profilo di eccessività o afflittività sproporzionata rispetto alla natura e alla reiterazione dell’illecito accertato.
Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
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Nota della Redazione
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