Riesame del protocollo d’intesa e accomodamento ragionevole per l’inclusione scolastica (TAR Abruzzo n. 52 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’adozione di una determinazione amministrativa che confermi il diniego già annullato dal giudice amministrativo deve rispettare integralmente l’effetto conformativo della sentenza, attivando il contraddittorio procedimentale con i genitori dell’alunno disabile, effettuando il giudizio prognostico sull’evoluzione della condizione di disabilità e valutando la concreta applicabilità del principio dell’accomodamento ragionevole. La mancata considerazione di tali profili integra una violazione del dictum giudiziale, configurando un’elusione dello stesso, laddove l’Amministrazione recepisca acriticamente pareri resi in astratto e in chiave meramente possibilistica, senza verificarne la compatibilità con la complessiva condizione psico-fisica dell’interessato.

Il Fatto

La parte ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno di un’alunna disabile, agiva in ottemperanza avverso la sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato il diniego di rinnovo del protocollo d’intesa, stipulato per consentire alla minore di frequentare l’anno scolastico presso la scuola secondaria di primo grado del comune di residenza e non presso l’istituto superiore di L’Aquila. Con motivi aggiunti, veniva impugnata la nuova determinazione congiunta dei Dirigenti Scolastici che, in esecuzione della sentenza, aveva confermato il diniego di rinnovo del protocollo per l’anno 2025-2026, unitamente ai verbali del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).

La Motivazione del Collegio

Il Tribunale ritenuta la fondatezza delle censure, ha evidenziato come la nuova determinazione violasse l’effetto conformativo della propria sentenza. In particolare, il provvedimento aveva omesso di attivare il doveroso contraddittorio procedimentale con i genitori dell’alunna e di effettuare il giudizio prognostico sulla sua condizione di grave disabilità, nonostante i gravi motivi di salute e logistica posti a base del precedente accordo.

Il Collegio ha altresì rilevato come l’amministrazione avesse recepito acriticamente le conclusioni dei GLI e pareri specialistici resi in astratto, in chiave meramente possibilistica, omettendo di valutare la concreta praticabilità della soluzione ipotizzata e la sua compatibilità con la complessiva condizione psico-fisica dell’alunna, in violazione del principio dell’accomodamento ragionevole. Tale comportamento ha configurato un’elusione del dictum giudiziale.

Il Tribunale ha infine considerato il pregiudizio grave e non riparabile per l’alunna, cui era stata preclusa la frequenza scolastica per l’intero primo quadrimestre. Ha quindi accolto l’istanza cautelare al fine di consentire il sollecito riesame dell’istanza di rinnovo del protocollo, fissando la camera di consiglio per il merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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