Mutamento del rito e conversione dell’azione di ottemperanza in giudizio ordinario (TAR Campania n. 820 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione e l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti determinano la improcedibilità della domanda di esecuzione per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda risarcitoria proposta in via connessa è respinta quando difetta l’attualità della lesione, poiché dall’annullamento dell’atto impugnato deriva soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza e non anche il riconoscimento de plano della spettanza del bene della vita. Nel giudizio introdotto con motivi aggiunti, ove la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e quella di annullamento del nuovo diniego presentino profili di invalidità riconducibili sia alla nullità sia all’annullabilità, va disposta la conversione del rito con rimessione degli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della pubblica udienza in rito ordinario.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto l’annullamento, con la sentenza della VII Sezione del T.A.R. Campania n. 511 del 20/1/2025, della nota con cui la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione al progetto presentato in data 7/7/2022 su un immobile del centro storico, con salvezza dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa. A fronte del nuovo diniego e della mancata ostensione del verbale di sopralluogo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, chiedendo inoltre il risarcimento del danno e l’irrogazione di un’astreinte.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego del 17/6/2025, deducendone la nullità per violazione ed elusione del giudicato sotto plurimi profili. Il Ministero si è costituito, insistendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuto sia il nuovo provvedimento di diniego del 17/6/2025, sia la comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di esecuzione e la cessazione della materia del contendere quanto all’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
La domanda risarcitoria è respinta. Il Collegio richiama la sentenza ottemperanda, ove si è affermato che dall’annullamento dell’atto impugnato non deriva il riconoscimento de plano della spettanza del bene della vita, ma soltanto l’obbligo di riedizione del potere. La lesione, pertanto, non è attuale.
Sui motivi aggiunti, il Collegio ricorda il proprio orientamento secondo cui i vizi di violazione ed elusione del giudicato presuppongono un vincolo conformativo preciso e dettagliato, integralmente desumibile dalla sentenza, e non sono configurabili in presenza di margini di discrezionalità. Poiché la sentenza ottemperanda ha annullato il primo diniego per difetto di istruttoria e ha fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa, non emerge un vincolo connotato da assoluta precisione.
Tuttavia, poiché le domande proposte con motivi aggiunti presentano profili di invalidità astrattamente riconducibili sia alla nullità sia all’annullabilità, il Tribunale dispone la conversione del rito e rimette gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della pubblica udienza in rito ordinario. Le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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