Riconteggio elettorale ammissibile anche per voti sfavorevoli al ricorrente (Cons. Stato n. 920 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso elettorale, ove il ricorrente chieda la correzione del risultato mediante riconteggio delle preferenze, senza individuare specifiche schede ma prospettando un generale difetto di attribuzione di voti propri o un eccesso di voti assegnati al controinteressato, il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione di merito di cui all’art. 134, lett. b), c.p.a., è tenuto a verificare le preferenze effettivamente espresse per entrambi i candidati. Il principio della domanda delimita il perimetro del riconteggio, ma non impedisce di considerare gli esiti sfavorevoli al ricorrente emersi dalla verificazione, poiché la censura investe per sua natura l’intero conteggio delle preferenze della lista nelle sezioni contestate. La correzione del risultato presuppone la compromissione della volontà del corpo elettorale, da accertare in concreto alla luce del principio di strumentalità delle forme.

Il Fatto

La controversia riguarda le elezioni regionali tenutesi il 10 marzo 2024. Il ricorrente e il controinteressato erano collocati, rispettivamente, in seconda e prima posizione tra i candidati non eletti di una lista circoscrizionale. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo le tabelle di scrutinio e i verbali delle operazioni elettorali, chiedendo la rettifica dei risultati e la sostituzione nella graduatoria dei non eletti.

Il TAR, con sentenza n. 345/2025, ha respinto il ricorso dopo aver disposto verificazione e riconteggio delle preferenze nelle sezioni oggetto di censura. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione del principio della domanda per avere il giudice di primo grado considerato anche voti sfavorevoli allo stesso e favorevoli al controinteressato, in assenza di ricorso incidentale. Il controinteressato ha proposto appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo chiarendo che la domanda articolata in primo grado comprendeva tanto l’annullamento degli atti elettorali quanto la conseguente correzione del risultato, attivando i poteri della giurisdizione di merito. Il riconteggio delle schede costituisce la fisiologica forma di tutela delle contestazioni sugli esiti elettorali, come già affermato da Cons. St., sez. II, n. 3436 del 2023.

La Corte rileva che il riconteggio ha riguardato sezioni tutte investite dai motivi del ricorso introduttivo. Le censure di segno opposto rispetto all’interesse del ricorrente non erano estranee al thema decidendum, perché le doglianze attoree, formulate in termini di mancata attribuzione di preferenze al ricorrente e di erronea attribuzione al controinteressato, richiedevano una verifica incrociata dei voti di entrambi. Restano invece escluse le sezioni non richiamate nei motivi, in ossequio alla regola di specificità dei motivi di appello di cui all’art. 101 c.p.a.

Il principio della domanda delimita il potere cognitorio del giudice e dunque il riconteggio, ma, rispettato tale limite, il giudice deve accertare la fondatezza della tesi attorea. Se il riconteggio evidenzia che le preferenze attribuite non corrispondono a quelle espresse, il vizio assume rilievo sostanziale e giustifica la correzione; in caso contrario, il verbale, per quanto contraddittorio, non tradisce la volontà dell’elettore e la correzione non può essere disposta. Il Collegio richiama Cons. St., sez. III, n. 4280 del 2018, ove la verifica incrociata richiesta dall’appellante aveva giustificato l’accertamento di voti favorevoli al controinteressato, e Cons. St., sez. II, n. 6620 del 2023, che esclude l’ampliamento della cognizione a dati non oggetto di censura.

Quanto al secondo motivo, relativo a una scheda con cancellatura parziale del nominativo del controinteressato, la Corte esclude la nullità. In applicazione del favor voti e della conseguente interpretazione circoscritta delle cause di nullità, richiamando Cons. St., sez. II, n. 5330 del 2025, la sola cancellatura parziale può trovare giustificazione nella lunghezza del cognome. L’appello è quindi respinto e l’appello incidentale, proposto in via subordinata, è dichiarato improcedibile; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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