Piano cave e attività estrattiva esistente: preferenza per ampliamento non è obbligo (TAR Lombardia n. 192 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione del piano cave costituiscono espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito, e non attribuiscono all’operatore economico alcuna aspettativa giuridicamente tutelata al mantenimento delle volumetrie assegnate da un piano previgente né all’attribuzione dei quantitativi richiesti. I criteri fissati dall’art. 6, comma 1, l.r. Lombardia n. 14/1998 — tra cui la considerazione delle situazioni di attività esistenti — sono tra loro concorrenti e non assumono valore prioritario a prescindere, dovendo l’amministrazione procedere al loro bilanciamento. La preferenza per l’ampliamento delle cave esistenti, enunciata dalle NTA del PTCP e dalla DGR n. 11347 del 2010, non integra un obbligo ma un indirizzo tendenziale, cedevole rispetto al contenimento del consumo di suolo e agli altri interessi pubblici coinvolti. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto, la cui prova rigorosa incombe sull’interessato.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area compresa nell’ATE g17 del Piano Cave della Provincia di Brescia, era stata autorizzata all’escavazione di un volume medio annuo e, nel medesimo ambito, alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di cava. In vista della scadenza del piano per il settore sabbie e ghiaie, la società ha chiesto la ricollocazione dei volumi in un nuovo ambito, rinunciando a quelli ancora da scavare nel vecchio sito, e in via subordinata la conferma e l’ampliamento dell’ATE g17 su terreni nel frattempo acquisiti.

Disattese le osservazioni in sede provinciale e regionale, il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano Cave, sancendo la soppressione dell’ambito. La società ha impugnato la delibera regionale deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà del provvedimento e la mancata considerazione dell’attività in essere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione. Sul primo motivo, le garanzie partecipative risultano rispettate: la società ha avuto modo di esporre la propria posizione in tre occasioni e le istanze sono state esaminate e motivate, pur se disattese, nei documenti istruttori provinciali e regionali.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, il Tribunale ha distinto la posizione della ricorrente dalle modifiche oggetto di ripubblicazione della VAS per altri ambiti: quelle modifiche sono intervenute a parità di volume complessivo, mentre l’accoglimento della richiesta avrebbe comportato un aumento dei volumi e imposto una revisione ab origine della loro distribuzione tra tutti gli ambiti.

Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo della prevalente valenza ambientale delle ragioni di rigetto: l’ampliamento avrebbe sottratto circa dieci ettari di suolo agricolo irriguo, qualificato di interesse strategico e a sensibilità paesistica alta, a fronte di un’attività condotta su circa tre ettari. La disciplina di settore, osserva il Collegio, non deve essere distonica rispetto agli strumenti urbanistici comunali, dovendo il potere pianificatorio contemperare interessi anche di rilievo costituzionale.

Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che le scelte di pianificazione sono insindacabili nel merito e che non sussiste aspettativa giuridicamente tutelata al mantenimento sic et simpliciter delle volumetrie del piano previgente. L’art. 6, comma 1, l.r. n. 14/1998 va letto nel senso che i criteri indicati sono concorrenti: la preferenza per l’ampliamento delle cave esistenti non si traduce in una scelta obbligata, ma va coordinata con il super-indirizzo del contenimento del consumo di suolo. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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