Richiesta di assegno alimentare del Sindaco-Amministratore di sostegno: difetto di giurisdizione (TAR Lombardia n. 2801 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pagamento dell’assegno alimentare inoltrata dal Sindaco, quale amministratore di sostegno dell’assistita, ai parenti obbligati ai sensi dell’art. 433 cod. civ. non costituisce provvedimento amministrativo, né esprime l’esercizio di un potere pubblicistico, ma è volta a tutelare diritti di credito dell’assistita. Ne consegue che la posizione dei destinatari non è di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale va riproposta nei termini di legge. È invece inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione degli atti comunali generali in materia di criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociali, non richiamati dalla richiesta di contribuzione.
Il Fatto
La ricorrente, nominata amministratrice di sostegno dell’assistita ricoverata presso una struttura residenziale gestita da un’azienda speciale di servizi e in carico ai servizi sociali comunali, ha impugnato la nota del Sindaco del Comune 18.3.2021 n. 1585, con cui era stato richiesto ai parenti dell’assistita il pagamento dell’assegno alimentare e delle rette di degenza. In precedenza la funzione di amministratore di sostegno era stata esercitata dallo stesso Sindaco.
Il ricorso ha investito anche le delibere comunali di attuazione della disciplina ISEE e di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per assenza di natura provvedimentale dell’atto, e nel merito ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. La giurisdizione va verificata con riguardo all’oggetto della domanda, individuato alla stregua del petitum sostanziale, ossia in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, V, n. 3229 del 2018).
Rileva, dunque, non la prospettazione delle parti né la pronuncia concretamente richiesta, ma l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico di cui essi costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., n. 13747 del 2024; Cass., Sez. Un., n. 10063 del 2023; Cass., Sez. Un., n. 30149 del 2022).
Nel caso concreto la vicenda è estranea alla materia della compartecipazione ai costi dei servizi sociali e va ricondotta all’ambito civilistico degli obblighi alimentari. La richiesta rivolta ai parenti dell’assistita non ha valore provvedimentale, non è riferita all’esercizio di un potere autoritativo, ma è una richiesta del Sindaco in qualità di amministratore di sostegno, a tutela di diritti di credito dell’assistita.
Da qui la conseguenza: non trattandosi di provvedimento, non è configurabile in capo ai ricorrenti alcuna posizione di interesse legittimo. Il Collegio osserva inoltre che la richiesta di pagamento non richiama gli atti comunali generali di attuazione dell’ISEE o di definizione dei criteri di compartecipazione, riferendosi al solo art. 433 cod. civ.. Per tale ragione, anche l’impugnazione di quegli atti — in disparte l’eventuale tardività — è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla nota del 18.3.2021 n. 1585, con facoltà di riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., salve le preclusioni e decadenze maturate; per il resto è inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione del carattere in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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