Inammissibili i ricorsi sul ruolo associativo e sull’ammissibilità del concordato (Cass. pen. Sez. III n. 2225 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente al giudice di rinnovare la valutazione del compendio probatorio, né di sostituire alla ricostruzione del merito un’ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente. I motivi che propongono una lettura parziale e alternativa delle emergenze processuali sono inammissibili, dovendosi verificare soltanto l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e l’assenza di manifesta illogicità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. L’accoglimento della richiesta di concordato in appello in punto di determinazione della pena, negli stessi termini dell’accordo, determina una definitiva preclusione processuale all’esperibilità di ulteriori impugnative sul punto, salvo che il trattamento sanzionatorio sia illegale. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 23 giugno 2023, in riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Torino in data 27 luglio 2022, ha ridotto la pena irrogata quanto a un imputato per effetto del concordato in appello e quanto a un altro per il rito, confermando le condanne per gli ulteriori due. Tutti erano stati giudicati per violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per varie violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto il vizio di motivazione sulla pena dopo il concordato; gli altri hanno contestato a vario titolo la partecipazione al reato associativo, sostenendo di aver svolto compiti esecutivi non significativi o di non esserne parte; uno ha inoltre dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Quanto al ricorrente che aveva definito la pena con il concordato, il motivo è stato ritenuto inconsistente: l’accoglimento della richiesta negli stessi termini dell’accordo integra una preclusione processuale all’impugnazione sulla determinazione della pena, al di fuori dell’ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio sia illegale, circostanza non dedotta. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01.

Gli altri motivi sono stati giudicati generici e rivalutativi. La Corte ribadisce che al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, come affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 – 01.

Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. La prospettazione del ricorrente deve essere inconfutabile e non può rappresentare solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01).

Nel merito, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato, dalle intercettazioni non contestate, la disponibilità continuativa delle risorse e attività in favore dell’associazione: trasmissione di denaro tramite servizio di money transfer secondo le indicazioni degli associati, coordinamento e vigilanza degli operai, riscossione dei proventi dello spaccio, condivisione di ulteriori canali di approvvigionamento e messa a disposizione di auto e alloggi. Le contestazioni sulla struttura associativa sono state ritenute una lettura parziale del compendio probatorio, alternativa e quindi inammissibile.

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità, avendo i giudici di merito accertato plurime cessioni di cocaina a decine di acquirenti, in un arco temporale esteso, inserite in una prolungata e stabile attività organizzata con guadagni incompatibili con il comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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