Inammissibili i ricorsi che chiedono alla Cassazione un riesame del merito (Cass. pen. Sez. II n. 41815 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal denunciare violazioni di legge o vizi argomentativi, si risolva nella pedissequa reiterazione delle questioni di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese, sollecitando alla Corte di legittimità un sindacato sulle scelte valutative che le è precluso. In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, il giudice è tenuto a motivare solo se alla rinnovazione acceda; in caso di rigetto, in virtù del principio di presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, la motivazione può essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza. La prova decisiva di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo dichiarativo. La valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, e le sue dichiarazioni sono da sole sufficienti a fondare la prova, non applicandosi l’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, il 25 febbraio 2025, aveva confermato la condanna per estorsione e lesioni aggravate in danno di un lavoratore, aggressione commessa per costringerlo a rinunciare al TFR. Il primo ricorrente lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento in appello e la mancata assunzione di prove dichiarative; il secondo denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare alla motivazione del primo giudice, senza vagliare le obiezioni difensive sull’attendibilità della persona offesa né gli elementi di riscontro.
Entrambi contestano la qualificazione giuridica del fatto, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’aumento per la continuazione e il trattamento sanzionatorio. I ricorsi giungono alla Corte suprema dopo la doppia conforme affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il motivo sulla mancata riapertura dell’istruttoria è respinto su un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, richiamando un orientamento consolidato (Sez. 5 n. 8891 del 2000; Sez. 6 n. 48093 del 2018), i giudici ricordano che in caso di rigetto della richiesta la motivazione può essere implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, perché opera la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado: la Corte d’appello, pur non essendovi tenuta, ha comunque spiegato che il compendio probatorio era esaustivo e che i testimoni indicati dalle difese non erano mai comparsi in precedenza. La scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se correttamente motivata, è incensurabile in legittimità.
In secondo luogo, le prove richieste — escussione di due testimoni e confronto tra imputato e persona offesa — sono di natura dichiarativa e non possono costituire la prova decisiva di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento (Sez. 5 n. 37195 del 2019; Sez. 5 n. 9069 del 2013).
Sulla doglianza relativa all’attendibilità delle persone offese, la Corte ribadisce che si tratta di questione di fatto, preclusa al giudice di legittimità salvo manifeste contraddizioni, escluse nel caso di specie (Sezioni Unite n. 41461 del 2012; Sez. 5 n. 51604 del 2017). Quanto ai riscontri, le dichiarazioni del testimone — e dunque della persona offesa — sono da sole sufficienti a fondare la prova quando superino il vaglio di credibilità, non applicandosi le ordinarie regole dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono il riscontro estrinseco solo per il coimputato o l’imputato in procedimento connesso (Sez. 3 n. 11829 del 1999). Nel caso concreto i giudici hanno comunque indicato precisi riscontri nelle testimonianze e nelle certificazioni mediche.
La Corte esclude poi che il fatto possa essere ricondotto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché aggredire un lavoratore per costringerlo a rinunciare a un suo diritto esula dal paradigma della ragion fattasi, e conferma il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. per la gravità e spregevolezza della condotta e delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. Il trattamento sanzionatorio e la continuazione sono ritenuti congrui.
Infine, la Corte ribadisce che sono inammissibili i ricorsi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi (Sez. 2 n. 42046 del 2019) e che non è censurabile la sentenza che non motivi su una specifica deduzione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. 4 n. 5396 del 2023; Sez. 5 n. 6746 del 2019). Da ciò conseguono la condanna alle spese processuali, il pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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