Truffa, il percettore del profitto è presunto autore salvo prova contraria (Cass. pen. Sez. II n. 41812 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito, ricevendo l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte, sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l’intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profitto all’autore dell’azione tipica segue un criterio di normalità causale, poiché il vantaggio patrimoniale non è evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. Tale massima non inverte l’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, superabile mediante allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Integra pertanto manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza assolutoria che, pur accertata la titolarità della carta su cui è accreditato il profitto, non spieghi come l’imputato resti collocato fuori dalla catena causale.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza impugna la sentenza con cui il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di truffa contestato ai sensi dell’art. 640, comma primo, cod. pen.. La persona offesa, contattata telefonicamente da un soggetto qualificatosi come appartenente al servizio antifrode di un istituto postale, veniva indotta a inserire la propria carta bancomat e a digitare un codice, subendo un prelievo di 1.060,57 euro accreditati su una carta prepagata intestata all’imputato.
Con un unico motivo il pubblico ministero deduce l’omessa ed errata valutazione delle prove: secondo la ricostruzione dell’accusa, l’intestazione della carta, il suo utilizzo, l’esame dei movimenti e il prelievo dell’intero importo tramite PIN personale avrebbero dovuto condurre ad affermare la responsabilità. Il Tribunale aveva invece ritenuto insufficiente il solo dato dell’accredito. Il ricorso arriva in Cassazione per la dedotta illogicità della motivazione assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero. Dopo la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (richiamata Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino). Poiché la novella ha vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento del giudice monocratico ma nulla ha previsto in tema di ricorso per cassazione, nessuna limitazione incontra l’impugnazione dell’ufficio della pubblica accusa.
Nel merito, la Corte ricostruisce i limiti del vizio di manifesta illogicità. La ricostruzione contrastante con l’apparato argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia e non rappresentare una mera ipotesi alternativa; l’inconfutabilità non può derivare da una valutazione soggettiva, ma dal contrasto con una massima di esperienza, ovvero con un giudizio ipotetico a contenuto generale fondato sull’id quod plerumque accidit (richiamate Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G. e Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano).
Applicando tali coordinate alla truffa, la Corte afferma che chi percepisce il profitto dell’illecito è, secondo l’esperienza comune, anche l’autore della condotta decettiva, perché il vantaggio patrimoniale è sbocco fisiologico del reato e difficilmente si realizza a beneficio di un estraneo all’artificio o al raggiro. La presunzione non trasforma l’onere probatorio: opera come criterio di valutazione del compendio indiziario e può essere superata allegando circostanze alternative concrete, quali l’intervento autonomo di terzi, l’intestazione meramente formale o una catena causale diversa da quella tipica.
Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che l’imputato era l’effettivo titolare della carta su cui veniva accreditato il profitto, circostanza riconosciuta dallo stesso interessato e confermata dalla documentazione consegnata all’ufficiale postale. Ha inoltre osservato che la denuncia di smarrimento della carta era successiva all’accredito, e che l’imputato non ha chiarito come lo smarrimento lo collocasse fuori dalla catena causale, non avendo impedito l’accredito né il prelievo tramite PIN personale, noto, in mancanza di prova contraria, al solo intestatario. Poiché il giudice, pur avendo rilevato che il profitto era stato incassato e che nessun elemento concreto collocava l’imputato fuori dalla catena causale, è comunque pervenuto all’assoluzione, si configura il vizio di manifesta illogicità.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica, perché rinnovi il giudizio verificando l’eventuale presenza di circostanze alternative specifiche e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese della parte civile per il grado di legittimità.
Nota della Redazione
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