Truffa telefonica e bonifico disposto allo sportello (ABF Collegio di Bologna n. 2657 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente allo sportello fisico dell’intermediario costituisce operazione autorizzata e resta fuori dal perimetro di tutela del D.Lgs. n. 11/2010, anche quando il consenso sia viziato dagli artifizi di un truffatore. Non sussiste pertanto l’onere dell’intermediario di provare l’autenticazione a doppio fattore né il diritto al rimborso previsto per le operazioni non autorizzate. Una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento può configurarsi solo secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode. In assenza di tale apporto e in presenza di una condotta del cliente connotata da colpa grave, la domanda di rimborso va rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato telefonicamente da un sedicente poliziotto dell’ufficio antifrode, che lo aveva informato di indagini in corso sulla sua agenzia bancaria per presunti bonifici anomali. Con la raccomandazione di non rivelare a nessuno il contenuto della conversazione, l’interlocutore lo induceva a recarsi in filiale e a disporre un bonifico urgente di € 18.500,00 verso un IBAN qualificato come “certificato” da un Ministero e temporaneamente intestato allo stesso ricorrente, con causale “trasferimento fondi personali”.
Il pagamento veniva eseguito personalmente allo sportello; la cassiera chiedeva conferma che il conto di destinazione fosse intestato al cliente e, ottenuta risposta positiva, completava l’operazione. Poco dopo il ricorrente scopriva la truffa e faceva attivare la procedura di recall, con esito negativo. Chiedeva quindi il rimborso complessivo di € 18.738,00, comprensivo di un pagamento di € 238,00 con carta di credito, poi già riaccreditato dall’intermediario per motivi commerciali.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per assenza di un idoneo reclamo. La PEC inviata dal legale il 16.04.2025 non si limitava a chiedere l’attivazione del recall, ma contestava espressamente il comportamento dell’intermediario, lamentando la mancanza di controlli sulla corrispondenza tra beneficiario e titolarità dell’IBAN. Quanto all’assenza di procura in quella fase, il Collegio richiama l’orientamento condiviso secondo cui la successiva procura conferita per il ricorso integra una tacita ratifica dell’attività del falsus procurator.
Nel merito, il petitum viene delimitato al solo bonifico di € 18.500,00, essendo documentato il riaccredito dei € 238,00. Il Collegio richiama la disciplina del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, e rileva che il requisito del consenso del pagatore sussiste quando l’operazione sia materialmente eseguita dal cliente allo sportello. In tal caso l’operazione non è tecnicamente “non autorizzata”, pur se la volontà sia stata viziata dal raggiro.
Esclusa l’applicazione del regime speciale, il Collegio verifica comunque l’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune, richiamando gli artt. 1176, comma 2, e 1375 c.c. e il precedente del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024. Nel caso concreto non emerge alcun apporto causale: l’ordine è stato impartito personalmente in filiale, gli artifizi non sono stati esposti all’addetto, il beneficiario non era in alcuna black list e l’obbligo di verifica sistematica nome-IBAN non era ancora vigente al 16.04.2025. La cassiera aveva chiesto conferma della titolarità del conto, ricevendo rassicurazione dal cliente.
Il Collegio qualifica la vicenda come social hacking da vishing e ravvisa nel comportamento del ricorrente una colpa grave: la non verosimiglianza delle indicazioni dei truffatori, l’assenza di evidenze sulla ricezione della chiamata da utenza riconducibile alla Questura e la reticenza mantenuta in filiale escludono ogni legittimo affidamento. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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