Ricorso ABF generico su mancati accrediti POS inammissibile per tardiva integrazione (ABF Collegio di Palermo n. 3911 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario deve contenere una domanda sufficientemente determinata nel petitum e nella causa petendi. Non è ammissibile il ricorso che si limiti a chiedere all’organo di “verificare e giustificare” i mancati accrediti di transazioni POS, senza indicare quali operazioni siano contestate, il loro importo e l’arco temporale di riferimento. La precisazione dei contorni della domanda operata soltanto in sede di repliche, a fronte delle contestazioni dell’intermediario, integra una tardiva integrazione della domanda originaria e non ne sana la genericità. La domanda che assume carattere consulenziale è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente espone che dal mese di gennaio 2025 parte degli importi incassati tramite il POS fornitogli dall’intermediaria non risultano accreditati e chiede all’ABF di “verificare e giustificare i mancati accrediti”. L’intermediaria resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, non sufficientemente determinata né con riferimento alle richieste formulate, né agli elementi di fatto e di diritto posti alla base.

Solo in sede di repliche, a fronte delle contestazioni dell’intermediario, il ricorrente produce documentazione dalla quale emergono il periodo (da gennaio 2025 a dicembre 2025), l’importo complessivo delle operazioni POS (€ 589.411,56), quello delle somme accreditate (€ 543.101,42) e l’importo ancora dovuto (€ 46.310,14). L’intermediaria non contesta il contenuto di tali documenti, ma eccepisce la tardività della produzione, rilevando un disallineamento tra il contenuto del ricorso e quello del reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediaria. La controversia concerne una contestazione relativa alla liceità della condotta dell’intermediaria in relazione al mancato accredito di alcuni importi incassati tramite POS.

L’eccezione è fondata e viene accolta. Con la domanda originaria il ricorrente chiede di “verificare e giustificare i mancati accrediti” in relazione ad alcune transazioni POS, senza indicare quali siano le operazioni oggetto di contestazione, che importo abbiano e in quale arco temporale, sufficientemente determinato e circoscritto, si collochino.

Il Collegio osserva che soltanto in sede di repliche i contorni di petitum e causa petendi emergono con sufficiente determinatezza e risulta parzialmente sanata l’originaria carenza deduttiva del ricorso, quanto meno con riferimento al periodo temporale, all’importo complessivo delle operazioni POS, a quello delle somme accreditate e agli importi ancora dovuti.

Pur non essendo tali richieste — segnatamente quella avente ad oggetto l’importo ancora dovuto di € 46.310,14 — oggetto di contestazione nel merito da parte della resistente, il Collegio afferma l’eccessiva genericità e il carattere consulenziale della domanda così come originariamente formulata. Per altro verso, esclude l’ammissibilità di una tardiva integrazione della stessa.

La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni valutazione sul merito della pretesa patrimoniale azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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