Inammissibile il ricorso ABF proposto prima del riscontro al reclamo (ABF Collegio di Bologna n. 2511 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando è proposto prima del riscontro dell’intermediario al reclamo e prima della scadenza del termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Il reclamo preventivo assolve una funzione deflattiva del contenzioso e consente all’intermediario di valutare le doglianze ed eventualmente riconoscere il diritto vantato. La proposizione anticipata del ricorso è ammessa solo quando l’intermediario abbia già riscontrato negativamente il reclamo in tempi brevi, poiché in tal caso la funzione deflattiva risulta frustrata. La condizione di procedibilità va verificata con riguardo a ciascun rapporto contestato.
Il Fatto
Il ricorrente, insoddisfatto dall’esito del reclamo, propone ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario lamentando la chiusura dei propri conti correnti, il blocco operativo della home banking e la sospensione delle carte di credito e di pagamento. Chiede il ripristino dei rapporti e dei servizi collegati, oltre al risarcimento del danno da inoperatività dei conti legati alla propria attività professionale.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo, rilevando che il ricorrente ha proposto la procedura prima del riscontro alle doglianze e prima del decorso del termine previsto per rispondere. Nel merito sostiene la legittimità del recesso e contesta la fondatezza e la prova del danno. Il ricorrente replica invocando un’interpretazione sostanziale, e non cronologica, della condizione di procedibilità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama le Disposizioni di Banca d’Italia sul procedimento ABF (Sezione VI, par. 1), che prescrivono la proposizione del ricorso decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. La norma è finalizzata a tutelare il cliente, che può trovare rapida soluzione positiva a seguito dell’approfondita analisi della problematica, e a salvaguardare le relazioni tra le parti evitando il contenzioso.
L’importanza del reclamo preventivo giustifica il carattere perentorio del termine tra l’iniziale prospettazione delle censure e il ricorso: tale intervallo permette all’intermediario di valutare accuratamente le doglianze ed eventualmente riconoscere, in tutto o in parte, il diritto vantato, con contrazione dei tempi di risoluzione. Il Collegio precisa che, quando l’intermediario riscontri negativamente il reclamo in tempi brevi, il cliente può legittimamente proporre ricorso prima della scadenza del termine, essendo frustrata in tal caso la funzione deflattiva del reclamo, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400 del 22 giugno 2021.
Nel caso esaminato, il ricorrente sostiene di aver proposto reclamo il 17 settembre e il 3 ottobre 2025. Dall’esame della documentazione emerge che con la comunicazione del 17 settembre il cliente lamentava il recesso unilaterale solo dal conto corrente ***90, mentre con la successiva mail del 3 ottobre contestava la decisione anche con riferimento al conto corrente affidato. L’intermediario riscontrava il reclamo del 3 ottobre con pec del 20 ottobre 2025, ma il ricorrente aveva proposto il ricorso il 13 ottobre, prima della scadenza del termine perentorio dalla ricezione del reclamo.
Il Collegio ritiene quindi che non trovi applicazione il principio di diritto del Collegio di Coordinamento, poiché l’atto introduttivo è stato proposto prima del riscontro al reclamo e prima del decorso del termine perentorio prescritto. La condizione di procedibilità non risulta integrata e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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