Segnalazione nei SIC: presunzione di preavviso e decorrenza termini per non consumatore (ABF Collegio di Bari n. 4380 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del debitore in un sistema di informazioni creditizie (SIC) presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso. Poiché il preavviso è atto recettizio, grava sull’intermediario l’onere di provare che esso sia pervenuto all’indirizzo del destinatario; tale prova può essere raggiunta in via presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., quando il servizio di spedizione tracciabile evidenzi la coincidenza tra il numero del contratto e quello indicato nel preavviso e una data di recapito compatibile con quella di emissione. Non è richiesta una formula sacramentale: il preavviso è valido se consente al destinatario di individuare il rapporto e il debito, anche per relationem. Il presupposto del mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive opera solo per i rapporti a cadenza mensile, restando fermo, per le rate trimestrali, il diverso termine di sessanta giorni dall’aggiornamento mensile.

Il Fatto

Il ricorrente adisce l’Arbitro lamentando l’illegittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo nei SIC, a fronte di ritardi nel rimborso di finanziamenti concessi dall’intermediario. Con riferimento al rapporto n. *328, contesta che il preavviso di aprile 2023 non indicasse il termine di quindici giorni per regolarizzare la posizione e che il sistema di spedizione utilizzato non certificasse l’avvenuto recapito. Dubbia, sul piano sostanziale, anche la sussistenza del presupposto delle due rate mensili consecutive non pagate. Chiede in via principale la rimozione della segnalazione relativa al rapporto n. *328 e, in via subordinata, la cancellazione di tutte le segnalazioni negative.

L’intermediario eccepisce l’infondatezza del ricorso: il finanziamento era stato stipulato nell’interesse della ditta individuale del ricorrente, con rate trimestrali; i preavvisi erano stati inviati con servizio tracciabile; la segnalazione era stata disposta il 30 maggio 2023, sussistendone i presupposti. Formula inoltre eccezione di inammissibilità della domanda subordinata, perché generica.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva d’ufficio che il ricorrente non agisce per scopi privati, ma nell’ambito della propria attività d’impresa: la posizione dell’istante va pertanto riqualificata alla stregua di non consumatore, con le conseguenti implicazioni sulla composizione del Collegio. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Collegio di Coordinamento e la giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nel merito, il Collegio circoscrive il perimetro del petitum alla sola segnalazione originata dal rapporto n. *328, presente nel sistema gestito da Crif S.p.A., poiché è su di essa che il ricorrente concentra le doglianze; la domanda subordinata, concernente tutte le segnalazioni, è comunque generica e sfornita di supporto probatorio.

Quanto al presupposto formale, il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, Tub e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta: il preavviso deve non solo essere inviato, ma pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario. Poiché si tratta di atto recettizio, l’onere della prova grava sull’intermediario (arg. ex artt. 1334 e 1335 cod. civ.). Per i servizi di spedizione diversi dalla raccomandata, la ricezione si presume quando ricorrano almeno due elementi concordanti: coincidenza di date, corrispondenza del numero di contratto, compatibilità della data di recapito. Nel caso concreto il numero del contratto e la data di recapito (22/04/2023) risultano compatibili con il preavviso del 14/04/2023, sicché la ricezione è provata in via presuntiva ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.

Né rileva l’omessa indicazione dei quindici giorni: non esiste una previsione che fissi il contenuto essenziale del preavviso, e questo è legittimo quando consente di individuare il rapporto e il debito. La missiva indicava il numero del contratto e sollecitava il tempestivo pagamento; inoltre il preavviso di gennaio, pacificamente ricevuto, conteneva già il termine evocato dal ricorrente.

Infine, il presupposto sostanziale delle due rate mensili consecutive non opera: il contratto prevedeva rate trimestrali, per cui rileva il diverso termine di sessanta giorni dall’aggiornamento mensile previsto dall’Allegato 2 del Codice di condotta. La rata impagata risale al 27/03/2023 e la segnalazione è del 30/05/2023. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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