Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Collegio di Milano n. 3360 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione del ricorso all’ABF prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza della condizione di procedibilità, salva l’ipotesi in cui il ricorso sia proposto dopo la replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio. Il ricorrente può comunque riproporre il ricorso previo nuovo reclamo. Il mancato rispetto del termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo è parimenti rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, agendo tramite il proprio amministratore di sostegno, espone di essere stato vittima di una truffa per complessivi € 186.000,00, versati a favore di presunte società di investimento “fantasma”. Addebita alla banca di non aver adempiuto agli obblighi di diligenza, omettendo di bloccare le transazioni anomale e di prestare adeguata assistenza, nonostante un rapporto ultra decennale e le segnalazioni che sarebbero state effettuate al family banker di riferimento. La domanda, non esplicitata, sembra volta al rimborso integrale delle somme oggetto dei bonifici contestati.
L’intermediario resistente eccepisce l’infondatezza del ricorso: le operazioni, effettuate tra l’ultimo trimestre del 2021 e il primo trimestre del 2023, sarebbero state disposte e autenticate dal correntista mediante un sistema a doppio fattore di autenticazione. Riferisce di aver contattato telefonicamente il cliente in tre occasioni, a seguito del monitoraggio di transazioni anomale, ricevendo conferma della genuinità dei pagamenti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente la procedibilità del ricorso, esaminandola d’ufficio in relazione alla disciplina del reclamo preventivo. Le Disposizioni ABF, Sezione VI, paragrafo 1, prevedono che il ricorso sia preceduto da un reclamo all’intermediario e che il cliente rimasto insoddisfatto, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla ricezione, possa presentare ricorso. Il ricorso non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dal reclamo, con rilevabilità d’ufficio del termine.
La presentazione del reclamo costituisce dunque una condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’Arbitro. La procedura può essere attivata solo dopo una risposta insoddisfacente dell’intermediario o dopo il decorso di 60 giorni dalla ricezione del reclamo senza pronuncia nel merito.
Nel caso di specie, il reclamo è stato presentato il 12 novembre 2025, come confermato dalla comunicazione di presa in carico della banca del 14 novembre 2025. Il ricorso all’Arbitro è stato tuttavia depositato il 27 novembre 2025, prima del decorso dei 60 giorni e in assenza di un riscontro di merito negativo dell’intermediario.
Il Collegio richiama il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 15400/2021: la presentazione del ricorso prima della scadenza del termine di 60 giorni comporta l’inammissibilità, salva l’ipotesi di ricorso successivo alla replica di rigetto dell’intermediario, con accertamento d’ufficio dell’inammissibilità. Poiché il ricorso è stato proposto prematuramente, esso è dichiarato inammissibile per carenza della condizione di procedibilità.
Il Collegio esclude inoltre che la comunicazione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, ricevuta dall’intermediario nell’aprile 2023, possa valere come valido atto di reclamo: anche qualificandola in tal modo, il ricorso del 27 novembre 2025 risulterebbe tardivo, perché proposto ben oltre i 12 mesi prescritti. L’inammissibilità assorbe ogni altra questione di merito, restando ferma la facoltà di riproporre il ricorso previo nuovo reclamo.
Nota della Redazione
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