Linea revolving attivata via OTP: condizioni non pattuite e rimborso oneri (ABF Collegio di Milano n. 3364 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di una linea di credito revolving, attivato telefonicamente e autorizzato mediante codice OTP, non è assistito da indicazioni chiare sulle effettive condizioni di rimborso quando il contratto prevede più opzioni e il messaggio di autorizzazione si limiti a rinviare genericamente alle modalità e ai costi del contratto di apertura. In tale ipotesi, in forza dell’art. 125-bis TUB, il cliente ha diritto al rimborso degli interessi e degli oneri corrisposti per l’utilizzo. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale presuppone la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio, non potendosi invocare un danno in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una linea di credito revolving con carta, nel giugno 2025 contattava il servizio clienti per la riemissione della carta non ricevuta. Nel corso della telefonata gli veniva proposto un anticipo contanti di € 4.000,00, presentato come operazione a tasso agevolato del 10%, con restituzione immediata senza costi.

Il cliente acconsentiva e autorizzava l’operazione inserendo l’OTP ricevuto via SMS. In seguito rilevava che il tasso applicato era quello ordinario, con un TAEG del 18,29%, che l’operazione era un finanziamento revolving e che la carta non sarebbe stata riemessa. Restituito il capitale, chiedeva il rimborso degli interessi in eccedenza e il risarcimento dei danni. L’intermediario eccepiva la piena informazione del cliente e l’avvenuta autorizzazione con OTP, offrendo in via conciliativa il rimborso di € 70,13, rifiutato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla ricostruzione del rapporto: un’apertura di credito revolving a tempo indeterminato, con importo iniziale di € 3.000,00, TAN del 15,36% e TAEG del 21,41%, sottoscritta con specifica dichiarazione di conoscenza delle condizioni e del modulo SECCI. Su questo punto le contestazioni del ricorrente non trovano riscontro documentale.

Il nucleo della decisione riguarda invece le modalità con cui è stato concordato il rimborso dell’utilizzo di € 4.000,00. Il Collegio rileva che il messaggio contenente l’OTP, dopo aver indicato importo, TAN fisso del 16,92% e TAEG del 18,29%, si limita ad affermare che l’importo sarà rimborsato secondo le modalità e i costi previsti dal contratto di apertura della linea di credito. Analoga formula compare nella comunicazione riepilogativa caricata nell’area riservata.

Il contratto, però, prevede più opzioni di rimborso. Non è quindi possibile desumere quale sia stata effettivamente pattuita. Le indicazioni contenute nel contratto e nel SECCI non risultano risolutive, e le condizioni economiche riportate nell’OTP non erano state previamente indicate nella documentazione precontrattuale né oggetto di separata informativa.

Il Collegio richiama sul punto un precedente del Collegio di Torino n. 3868/2025, reso in fattispecie analoga di utilizzo di somme su linea di credito autorizzata via OTP, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso degli interessi in forza dell’art. 125-bis TUB, per l’assenza di indicazioni chiare sulle condizioni di rimborso. Il principio viene qui ribadito.

Quanto alla quantificazione, il ricorrente ha indicato complessivamente € 88,00 senza esplicitare i criteri di calcolo. Dagli estratti conto emergono due premi assicurativi di € 5,88 e interessi per € 58,37, per un totale di € 70,13, importo coincidente con quello offerto dall’intermediario in via conciliativa e al quale il Collegio ritiene di attestarsi, accogliendo parzialmente il ricorso.

La domanda risarcitoria è invece respinta. Secondo il costante orientamento dei Collegi, il danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Il ricorrente si è limitato a una richiesta generica, senza indicare il pregiudizio subito né produrre documentazione, così non assolvendo all’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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