Trasferimento del deposito titoli, cessazione parziale e onere della prova del danno (ABF Collegio di Milano n. 1287 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, la sopravvenuta esecuzione da parte dell’intermediario della prestazione richiesta in corso di procedimento, non contestata dal ricorrente, determina la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente a quella domanda. Le spese di custodia del deposito titoli pattuite per l’intero semestre non sono rimborsabili in assenza di prova dell’indebita applicazione delle condizioni economiche. La domanda risarcitoria forfettaria presuppone la dimostrazione di un danno concreto e risarcibile, non configurabile in re ipsa, secondo il principio dispositivo e l’onere della prova.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva, a mezzo PEC, il trasferimento dei titoli del proprio deposito presso altro intermediario. L’intermediario resistente comunicava l’impossibilità di procedere, affermando che l’operazione richiedeva la presenza in filiale. Fissato un appuntamento, il ricorrente lo trovava annullato per l’assenza dell’addetta e non otteneva alcuna disponibilità alternativa, neppure la trasmissione del modulo via PEC. Il reclamo formale restava senza risposta, mentre continuavano gli addebiti delle spese periodiche di custodia.
Il ricorrente domandava l’immediato trasferimento dei titoli e un rimborso forfettario di € 50,00 per il costo del deposito e il tempo perduto. L’intermediario riferiva di avere eseguito d’ufficio il trasferimento dopo il ricorso, deduceva la debenza delle spese semestrali di custodia e contestava la domanda risarcitoria per difetto di prova, offrendo il rimborso di € 20,00 per le spese del procedimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’intermediario ha eseguito il trasferimento dei titoli, come documentato da schermata informatica attestante lo scarico con valuta del 06.10.2025. La circostanza non è contestata dal ricorrente, che non ha depositato repliche. Ne consegue che l’interesse alla decisione sulla domanda di trasferimento è venuto meno, con parziale cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di custodia, dagli atti emerge l’addebito di € 10,00 a titolo di diritti semestrali. L’intermediario ha dedotto che tali diritti sono dovuti per l’intero semestre anche in caso di detenzione dei titoli per un periodo limitato, e l’affermazione non è specificamente contestata. In assenza di evidenze idonee a dimostrare l’indebita applicazione delle condizioni economiche, il Collegio esclude il rimborso.
Sulla domanda risarcitoria di € 50,00, il Collegio osserva che la gestione complessiva della richiesta non è stata improntata a tempestività e correttezza nella relazione e nell’informazione al cliente. Tuttavia il riconoscimento della pretesa presuppone la dimostrazione di un danno concreto e risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, in base al principio dispositivo ex artt. 99 e 115 c.p.c. e all’onere della prova ex art. 2697 c.c., richiamando il Collegio di Coordinamento n. 7716/2017.
Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il pregiudizio, né è possibile desumerlo in via presuntiva in misura apprezzabile: non è configurabile un danno in re ipsa e i disagi rappresentati non integrano una lesione giuridicamente rilevante, come affermato dal Collegio di Milano n. 26550/2019 e dal Collegio di Bari n. 7147/2023.
Risulta infine l’avvenuto pagamento di € 20,00 per le spese del ricorso da parte dell’intermediario. Il Collegio dichiara pertanto la parziale cessazione della materia del contendere quanto al trasferimento e non accoglie il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove