Recesso bancario e pignoramenti presso terzi quali indici di tensione finanziaria (ABF Collegio di Bari n. 4470 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dell’intermediario da un conto corrente a tempo indeterminato, esercitato per iscritto e fondato sul venir meno del merito creditizio e su un andamento anomalo del rapporto, rientra nella discrezionalità tecnica riconosciuta alla banca nella gestione del proprio rischio. I pignoramenti presso terzi notificati sui conti, per numero e prossimità temporale al recesso, costituiscono indici oggettivi di tensione finanziaria e di deterioramento dell’affidabilità creditizia. Il recesso è illegittimo solo se esercitato in modo arbitrario o discriminatorio, ovvero in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e incombe sul cliente l’onere di allegare elementi idonei a infirmare la valutazione di rischio. L’Arbitro non può imporre la ricostituzione di rapporti contrattuali estinti, trattandosi di prestazione infungibile.

Il Fatto

La società ricorrente intrattiene con l’intermediario rapporti di conto corrente destinati all’esercizio dell’attività d’impresa. Lamenta che la banca abbia esercitato il recesso unilaterale dai conti, motivandolo con il venir meno del merito creditizio e con un preteso andamento anomalo del rapporto, pur in assenza, secondo la prospettazione della cliente, di sconfinamenti o situazioni di conto in rosso.

La comunicazione di recesso è stata inviata a mezzo PEC. Secondo la ricorrente, l’unica anomalia sarebbe costituita da pignoramenti presso terzi notificati sui conti, legati a una controversia giudiziaria in corso. La società chiede il ripristino del conto per poter effettuare i pagamenti correnti. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché la domanda implicherebbe una condanna a un facere infungibile, estranea alla competenza dell’Arbitro; nel merito chiede il rigetto perché infondato.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio rileva che la domanda, formalmente articolata come richiesta di “ripristino del conto”, è diretta in sostanza a ottenere un accertamento di illegittimità del recesso. Nei limiti in cui la pretesa può essere riqualificata come istanza di accertamento, il ricorso è scrutinabile dall’Arbitro, sul richiamo del Collegio di Napoli, decisione n. 3970/2025.

Quanto al ripristino, l’Arbitro ribadisce di non poter imporre all’intermediario la ricostituzione di rapporti contrattuali estinti: si tratta di prestazione infungibile che attiene a valutazioni riservate all’autonomia privata. Il Collegio precisa inoltre che la ricorrente non ha articolato una specifica domanda risarcitoria né ha allegato e provato, neppure in via presuntiva, un danno causalmente riconducibile al recesso.

Nel merito, i contratti risultano regolati da condizioni che attribuiscono a ciascuna parte la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, con le modalità e i termini di preavviso previsti, ferma la possibilità di recesso con effetto immediato in presenza di giustificato motivo. Dalla documentazione emerge che la banca ha comunicato il recesso per iscritto, indicando l’andamento anomalo del rapporto e il venir meno del merito creditizio, e ha fondato tale valutazione sulla presenza di più pignoramenti presso terzi gravanti sui conti della società.

Tali procedure esecutive, per numero e prossimità temporale rispetto al recesso, costituiscono indici oggettivi di tensione finanziaria e di deterioramento dell’affidabilità creditizia. La società si limita a contestare in modo generico che i conti non sarebbero mai stati in rosso, senza fornire elementi idonei a infirmare la valutazione di rischio operata dalla banca né a dimostrare che il recesso sia stato esercitato in modo arbitrario o discriminatorio.

Il Collegio conclude che la scelta dell’intermediario di sciogliersi dal rapporto rientra nella discrezionalità tecnica riconosciuta alla banca nella gestione del proprio rischio e non presenta profili di abuso o violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Il recesso deve quindi considerarsi legittimamente esercitato e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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