Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Collegio di Bologna n. 1127 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario presentato prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni dalla presentazione del reclamo è inammissibile, ma può essere riproposto previo nuovo reclamo. L’interruzione dell’operatività del rapporto contrattuale da parte della banca deve comunque rispettare i principi di buona fede e correttezza, potendo risultare illegittima ove assuma connotati del tutto ingiustificati e arbitrari. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario contrasta con gli obblighi di correttezza e cooperazione e può essere valutata sotto il profilo della mancata cooperazione allo svolgimento della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente ha riferito di essersi accorto, il 16 agosto 2025, che la propria carta di debito e il conto corrente erano stati bloccati. Ha contattato l’intermediario aprendo sette chat di assistenza, la prima lo stesso giorno del blocco, da valere quale reclamo, ricevendo soltanto risposte automatiche e nessuna informazione sulle ragioni del blocco.

Ha quindi adito l’ABF chiedendo lo sblocco del conto, la restituzione dei venti euro del ricorso e un importo per il danno da attesa e da indisponibilità dei fondi. L’intermediario, destinatario del ricorso via PEC, non ha depositato controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha rilevato anzitutto un profilo di inammissibilità di carattere procedurale. Il ricorso è stato presentato in data 16.9.2025, mentre il reclamo risale al 16 agosto 2025: non era dunque decorso il termine dilatorio di 60 giorni prescritto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Collegio ha richiamato sul punto il Collegio di Coordinamento (decisione 22.6.2021, n. 15400), secondo cui la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine comporta l’inammissibilità, con possibilità di riproposizione previo nuovo reclamo. La declaratoria di inammissibilità non preclude però al ricorrente di far valere, in una futura procedura, che l’interruzione dell’operatività del rapporto contrattuale deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Su questo secondo profilo il Collegio ha ricordato l’orientamento secondo cui il blocco del rapporto e il recesso della banca possono risultare illegittimi ove in concreto assumano connotati del tutto ingiustificati e arbitrari, richiamando le decisioni del Collegio di Napoli n. 23935 del 2021 e n. 2556 del 2016, del Collegio di Milano n. 2925 del 2013 e n. 3665 del 2012 e del Collegio di Roma n. 2489 del 2011.

Il Collegio ha poi segnalato la condotta dell’intermediario, che non ha depositato le controdeduzioni pur essendo stato regolarmente raggiunto dal ricorso. Tale omissione contrasta con gli obblighi di correttezza e cooperazione e può essere valutata sotto il profilo della mancata cooperazione allo svolgimento della procedura, come già affermato dal Collegio di Milano n. 1762 del 2016 e dal Collegio di Bologna n. 792 del 17 gennaio 2024.

La decisione si è quindi chiusa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, restando impregiudicata la possibilità di riproporlo dopo un nuovo reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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