Sorveglianza, decisione de plano fuori dei casi di legge è nulla (Cass. pen. Sez. I n. 34704 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dal giudice della sorveglianza de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il respingimento anticipato del reclamo è ammesso soltanto quando l’istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata ovvero è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La verifica dell’insussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. implica una valutazione discrezionale sull’organizzazione dell’istituto, incompatibile con la definizione de plano.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 25 luglio 1975, n. 354 presentava istanza per essere autorizzato ad acquistare e detenere compact disk musicali. La direzione della casa di reclusione respingeva la richiesta. Il detenuto proponeva reclamo al Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che lo rigettava de plano, con provvedimento emesso il 24 aprile 2026, senza fissare l’udienza in camera di consiglio.

Avverso tale decisione il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere stato deciso il reclamo con procedura de plano al di fuori delle ipotesi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di contraddittorio. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal modello procedimentale delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti, per consentire il contraddittorio davanti al giudice. La deroga è ammessa solo nei due casi tipizzati: mera riproposizione di richiesta già rigettata o manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge.

Ne discende il principio cardine: il provvedimento adottato de plano, senza fissazione dell’udienza, fuori dai casi espressamente previsti, è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

La Corte rileva che il respingimento del reclamo è avvenuto de plano pur non essendo ictu oculi incontroversa la questione sollevata dalla difesa del detenuto, relativa all’insussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione. Il percorso seguito dal Magistrato si pone in contrasto con il modello procedimentale richiamato, nel rispetto del quale il respingimento anticipato era consentito solo ove la presa d’atto della mancanza dei requisiti non richiedesse accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali.

La Corte richiama l’arresto secondo cui il respingimento de plano nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza può essere adottato solo «qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso). Nel caso concreto, per affermare l’insussistenza dei presupposti di legge, il Magistrato ha compiuto una valutazione discrezionale sull’organizzazione della casa di reclusione, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali qualora non sia possibile assicurarne la messa in sicurezza (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Messina; in senso conforme Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella).

Si è dunque verificata una nullità assoluta attinente all’instaurazione del contraddittorio, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia). Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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