Appello inammissibile se non richiama espressamente l’elezione di domicilio in atti (Cass. pen. Sez. II n. 784 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’atto contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. L’onere di allegazione grava sulla parte e non può ritenersi assolto per il solo fatto che l’elezione di domicilio risulti già acquisita agli atti. Gli adempimenti d’ufficio, come l’indicazione nell’epigrafe della sentenza o la redazione della scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., non svolgono funzione suppletiva o integrativa dell’adempimento richiesto alla parte. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello privo di qualsiasi menzione dell’elezione di domicilio, a nulla rilevando che l’imputato sia stato presente in primo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Asti, per mancata allegazione all’impugnazione di una dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma. Ha evidenziato che l’elezione di domicilio presso il difensore era stata effettuata nel corso del giudizio di primo grado, risultava nell’epigrafe della sentenza e nella scheda redatta ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., ed era richiamata nella stessa ordinanza di inammissibilità, notificata al difensore quale domiciliatario. Ha inoltre osservato che il processo di primo grado si era svolto in presenza dell’imputato, con conseguente esclusione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Corte ricostruisce il contrasto interpretativo formatosi tra le Sezioni sull’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: all’orientamento più flessibile, che riteneva adempiuto l’onere in presenza di una anteriore elezione di domicilio in atti, debitamente indicata o menzionata nell’atto di impugnazione, si contrapponevano letture più rigide, che pretendevano l’effettiva allegazione dell’atto, talvolta richiedendone la posteriorità rispetto alla sentenza impugnata.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite penali e risolta dalla sentenza pronunciata il 24 ottobre 2024. Il principio affermato è che è sufficiente il richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.
Su questa base la Corte verifica il merito. L’elezione di domicilio era regolare e presente in atti, menzionata nell’epigrafe della sentenza di primo grado e nella scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., ma l’atto di appello non ne ha fatto menzione: manca non solo l’indicazione della collocazione, ma qualsiasi riferimento alla sua esistenza, nell’intestazione e nel corpo motivazionale.
Non possono considerarsi equipollenti le altre formalità richiamate dal ricorrente. Esse costituiscono adempimenti dell’ufficio e non svolgono funzione suppletiva o integrativa dell’onere che la legge pone a carico della parte. La giurisprudenza richiamata ha semplificato l’assolvimento dell’onere, assimilando all’allegazione la semplice indicazione della presenza dell’elezione in atti, ma non ne ha escluso la necessità, perché diversamente si sarebbe andati contra legem.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.